Perchè produrre semplicemente una fattura non e' ritenuto sufficiente per riscuotere il proprio credito?
In fatto. Con atto di citazione notificato il 17 e 19 marzo 1994, la impresa Sempronio& Co conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Tizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di cinquemila euro circa, oltre rivalutazione, interessi e spese, quale corrispettivo dei lavori eseguiti nella porzione di casa, con annesso giardino.
A sostegno della domanda, la Societa' attrice deduceva che, successivamente alla vendita dell'immobile, Caio, padre dell'acquirente, in nome e per conto di quest'ultimo, aveva commissionato l'esecuzione di ulteriori lavori rispetto quelli oggetto dell'originario contratto. Nel giudizio cosa'¬ intrapreso si e' costituito Tizio, il quale ha chiesto il rigetto della domanda formulata nei propri confronti e la condanna della Societa' per lite temeraria ex art. 96 cod.proc.civ.
Con sentenza depositata in data 9 gennaio 2004, il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dalla Sempronio & Co, condannandola ai pagamento delle spese del giudizio.
Nel giudizio di appello, l'esito della causa viene ribaltato e Tizio e
Nel giudizio di appello, l'esito della causa viene ribaltato e Tizio e' stato condannato al pagamento delle spettanze pretese dall'appaltatore.
Nel corso del processo del gravame, la Societa' appellante -tanto si legge in sentenza - avrebbe provato per il tramite di testimoni la circostanza che a seguito della vendita dell'immobile siano state eseguite all'interno dello stesso ulteriori opere edili, rispetto quelle originariamente pattuite.
Tizio non si e' dato per vinto ed e' ricorso in Cassazione.
=> Presentazione fattura nonostante la contestazione dei lavori
La contestazione del debitore. In questa sede egli ha contestato la Sentenza della Corte di Appello capitolina siccome, a suo parere, la stessa sarebbe incorsa in errore per avere ritenuto provata la conclusione dell'appalto relativamente alle opere suppletive per cui era causa, solo in funzione della fattura prodotta dall'appaltatore (ergo: lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2709, 2710 c.c. e 113,115 e 116 cod. proc. civ. , in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.).
Il ricorrente, nella sostanza, ha censurato la valutazione delle risultanze probatorie, piuttosto che la violazione delle norme relative all'interpretazione del contratto, negando in radice l'esistenza di un contratto di appalto successivo alla compravendita dell'immobile ed affermando che una fattura non fosse in grado di provare in sè il rapporto sottostante.
Il motivo e' stato ritenuto fondato.
La decisione (Corte di Cassazione, sentenze del 12 gennaio 2016, n. 299). Stando agli atti del giudizio,la Corte d'Appello di Roma e' pervenuta all'integrale accoglimento della domanda sulla base della fattura prodotta dalla societa' appellante, nonostante che siffatto documento sia stato contestato dal ricorrente sin dai primi atti difensivi del giudizio di primo grado.
Secondo i Giudici di legittimita' ,allora, tale 'conclusione' non e' meritevole di pregio giuridico perche:
a. la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto gia' costituito;