'Ai fini della configurabilita' della violenza privata (art. 610 c.p.) il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della liberta' di determinazione e azione'. Questi e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza 53978 del 30 novembre 2017 in merito al reato di violenza privata.
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La vicenda. La corte d'Appello di Messina aveva confermato la pronuncia di primo grado con cui Tizio era stato condannato alla pena del reato di violenza privata ai danni di Sempronio, perchè mediante violenza consistita nell'uso improprio della propria autovettura che parcheggiava nel pressi dell'auto su cui sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente di scendere dal sui lato, costringeva Sempronio a scendere dall'altro lato della propria autovettura. Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione.
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Alcuni precedenti. Con la pronuncia del 7 dicembre 2015, n. 48346, la Suprema Corte ha evidenziato che 'bloccare l'auto del vicino parcheggiando avanti al rispettivo garage/posto auto il proprio mezzo integra sempre e comunque gli elementi del delitto di violenza privata e, in quanto tale, una simile condotta non e' giustificabile in alcun modo'. Quindi, ostruire il passaggio ad un'altra auto fa scattare il reato di violenza privata.
In altro precedente, la corte di legittimita' ha precisato che la condotta di un condomino, consistente nel posizionare il proprio veicolo all'imbocco dell'unica via di uscita da un fondo, atta a precludere la liberta' di transito di un veicolo, integra il reato di 'violenza privata' ex articolo 610 codice penale (Cass. Pen. 07 aprile 2017, n. 17794)
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Dall'istruttoria di causa era emerso che il ricorrente, posizionandosi con la propria vettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell'autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la stessa parte offesa a scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione.
Sicchè, a parere dei giudici, 'con tale condotta il ricorrente aveva pesantemente condizionato la liberta' di autodeterminazione e movimento della persona offesa'. Difatti, a seguito del comportamento di Tizio, Sempronio (persona offesa) e' stato comunque in grado di scendere dall'autovettura dall'altro lato.
Pertanto, conformemente ai principi della giurisprudenza di legittimita' , la corte ha evidenziato che 'integra la condotta del delitto di violenza privata il parcheggio di un'autovettura eseguito intenzionalmente in modo tale da impedire a un'altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l'accesso'. (Cass. Penale 16 maggio 2006, n. 16571). => L'utilizzo atipico del parcheggio condominiale
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione penale ha rigettato il ricorso. Per l'effetto, e' stata confermata la precedente pronuncia di condanna del reato di violenza privata.
CortediCassazione_sentenza_53978_30-11-2017.pdf