Il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza del 19 gennaio 2017, n. 20, nell'ambito di una controversia che ha riproposto la questione dei criteri distintivi tra recupero del sottotetto a fini abitativi o sopraelevazione, e che mirava ad ottenere l'annullamento della concessione edilizia comunale di un intervento [reputato] di sopraelevazione.
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La ricostruzione delle parti I ricorrenti, proprietari di un appartamento (sito all'ultimo piano di uno stabile), con terrazza confinante con l'attiguo edificio di proprieta' dei contro-interessati, contestavano infatti la validita' del citato provvedimento autorizzativo, in quanto assumevano che la concessione fosse stata rilasciata in violazione delle previsioni delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG comunale, che «consentono di soprelevare i sottotetti per renderli abitabili, recuperandone i volumi esistenti, solo se gia' accessibili e praticabili, almeno come deposito o soffitta».
Nel caso di specie – secondo la ricostruzione dei ricorrenti –, si sarebbe invece trattato di « mera intercapedine, ancorchè occasionalmente accessibile, per operazioni di manutenzione e pulizia, per il tramite della scala retrattile indicata negli elaborati progettuali», come peraltro comprovato dalla stessa documentazione fornita dai contro-interessati a corredo della domanda di concessione – e dalla quale si evinceva l'esistenza di un solaio con funzione non portante, in quanto spesso circa 20 cm (a differenza degli altri solai dei piani intermedi, che misurano 40 cm), e che si presentava come una mera soletta con funzione di pensilina sporgente in facciata (con un'altezza media interna dello spazio in questione di 50/80 cm, con una luce solo in falda, senza vani interni, comunicanti col piano sottostante).
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L'Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha innanzitutto replicato che gli invocati articoli delle NTA del PRG, nel consentire il recupero a fini abitativi di sottotetti, «non richiedono misure o altezze minime, nè indicano le caratteristiche tecnico-costruttive dei solai» – e una successiva circolare della medesima Amministrazione ha confermato detta interpretazione.
Inoltre, nel caso in questione, e' stata provata e documentata «l'esistenza di un solaio praticabile, cui si accede mediante una scala retrattile, dotato di una luce (lucernario) e di impianto elettrico, sicchè deve escludersi che si tratti di una mera intercapedine di ventilazione o isolamento».