Con il via libera agli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega fiscale sarà introdotto il reato di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta
Le Commissioni Finanze del Senato e della Camera hanno licenziato, nella giornata di giovedì, i 5 schemi di decreti legislativi di attuazione della delega fiscale, tra cui quello di riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo.
Novità in vista, dunque, per gli amministratori di condominio (che operano in nome e per conto del condominio - sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 600/73) tenuti alla presentazione dei modelli 770.
L'articolo 5 del decreto legislativo n. 74/2000 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) farà ben presto spazio ad una nuova ipotesi delittuosa per i sostituti d'imposta, fino ad oggi principalmente interessati dal delitto di omesso versamento di ritenute certificate per importi superiori ad euro cinquantamila per ciascun periodo d'imposta (art. 10 bis). Infatti, il nuovo schema di decreto legislativo concernente la revisione del sistema sanzionatorio penale prevede l'inserimento, nell'articolo 5 citato (dedicato alle omissioni dichiarative ai fini delle imposte dirette e dell'IVA), del comma 1 bis riservato all'omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti.
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La norma prevede la reclusione da uno a tre anni per chiunque non presenti, pur essendovi obbligato, la dichiarazione dei sostituti d'imposta allorquando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. La pena è, dunque, inferiore rispetto a quella prevista nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'IVA (fino ad oggi stabilita in tre anni ma che, dopo la riforma, sarà alzata da un anno e sei mesi a quattro anni) pur trattandosi di un analogo comportamento omissivo per imposte di identico ammontare.
Nessuna sanzione penale se, invece, l'ammontare delle ritenute non versate rimane sotto la soglia degli euro cinquantamila per ciascun periodo d'imposta, in tal caso si continuerà ad applicare la sola sanzione amministrativa, dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate (con un minimo di euro 258) più una sanzione fissa (di euro 51) per ogni percipiente.
Così come nessuna sanzione penale sarà applicabile se la dichiarazione dei sostituti d'imposta verrà presentata con dati inesatti o incompleti. Infatti, dopo questo lifting al decreto sui reati tributari saranno sanzionate penalmente le presentazioni delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA infedeli per oltre i 150.000 euro di imposta evasa (fino ad oggi 50.000), mentre non lo saranno quelle presentate dai sostituti che non espongono in esse ritenute non versate per importi ben lungi superiori.
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Un nodo da risolvere sarà capire quando si perfezionerà il reato (di tipo istantaneo), cioè se allo spirare del termine previsto per la presentazione del modello 770 (ordinario o semplificato), di norma stabilito il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le ritenute (quest'anno prorogato al 21 settembre D.P.C.M. del 28 luglio 2015, pubblicato in G.U. n. 185 del 30 luglio u.s.), oppure decorsi novanta giorni dalla scadenza di tale termine come previsto per l'omologa violazione amministrativa. Infatti, lo schema di decreto legislativo in corso di approvazione non sembrerebbe aver previsto l'applicabilità del comma 2, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, all'omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, norma che non considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
A differenza di altri decreti legislativi di attuazione della delega fiscale (per la riforma del contenzioso tributario e degli interpelli), per i quali non è stata sollevata alcuna eccezione, per quello sul sistema sanzionatorio è stato suggerito l'estensione dell'ombrello di tutela penale a tutti i comportamenti fraudolenti compiuti dai sostituti d'imposta introducendo, altresì, circostanze aggravanti nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di omesso versamento di ritenute certificate accompagnate se realizzate con frode.
nsomma, manca soltanto l'ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri (atteso comunque a breve) per conoscere il testo definitivo dei questa “mini riforma” che interesserà anche gli amministratori di condomini, obbligati per in nome e per conto di questi ultimi alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.
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