Il Giudice di Pace di Enna ha dichiarato l'illegittimita' dell'inserimento, da parte del gestore del servizio idrico, della voce 'partite pregresse' in fattura in quanto le stesse si caratterizzano per l'assenza di qualsiasi indicazione idonea all'esplicitazione del contenuto di tale voce che non puo' essere sostituita dall'espressione laconica 'conguaglio anni '¦.'.
Questo e' il principio che si evince dalla sentenza secondo cui la rideterminazione degli importi da parte del gestore, con aggravio della posizione del consumatore, non puo' essere giustificata dall'inserimento di tale voce in fattura per celare l'errore nella determinazione dei costi da parte del gestore del servizio idrico. Il Giudice siciliano ha accolto le richieste di un consumatore che ha eccepito l'illegittimita' della pretesa economica vantata dall'ente gestore del servizio idrico, sostenendo che la voce di costo indicata in fattura con la dicitura 'partite pregresse' determina una violazione di principi di trasparenza e buona fede sottesi al contratto di utenza, nonchè dei criteri stabiliti dall'AEEGSI (Autorita' garante per l'Energia elettrica il Gas ed il sistema idrico integrato).
Breve descrizione dei fatti. Un utente cita in giudizio il gestore del servizio idrico chiedendo al Giudice di:
-dichiarare l'illegittimita' della voce indicata in fattura con la dicitura 'partite pregresse';
-inibire al gestore la sospensione del servizio idrico per morosita'
-inibire al gestore la sospensione del servizio idrico per morosita' nonchè di inserire nelle future fatturazioni con tale voce senza una preventiva condivisione negoziale.
La convenuta, societa' che gestisce il servizio idrico, contesta la domanda attorea rilevando che 'le c.d. partite pregresse non erano conguagli sui consumi, bensa'¬ adeguamenti tariffari previsti e disciplinati da norme imperative sulla base dei criteri normativi predefiniti, dunque non contestabili dall'utente ed autorizzati dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il Sistema Idrico integrato'.
In pratica la difesa della societa' convenuta si e' incentrata, prevalentemente, sull'intangibilita' delle scelte del gestore del servizio idrico, che potevano comportare anche un aumento improvviso ed unilaterale della tariffa. Pertanto secondo la societa' convenuta non vi era alcuno spazio per la negoziazione dell'ammontare della tariffa, considerata la natura pubblicistica degli atti amministrativi che avevano approvato le scelte compiute dall'ente gestore.
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La sentenza. Il Giudice di Pace di Enna, dopo aver rilevato che non puo' trovare accoglimento la domanda dell'attore rivolta ad inibire la sospensione dell'erogazione del servizio idrico da parte del gestore, essendo venuto a mancare l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di procedura civile, giunge a conclusioni ben diverse per quanto concerne la domanda volta a dichiarare l'illegittimita' della voce denominata 'partite pregresse' indicata in fattura, ritenendo che la stessa merita accoglimento.
In merito all'illegittimita' di tale voce il Giudice ha constatato che le varie fatture prodotte dall'attore si caratterizzano per l'assenza di qualsiasi indicazione idonea all'esplicitazione della voce partite pregresse indicate solo con la laconica indicazione 'Conguaglio anni '¦..'
Dunque, la mancata esplicita indicazione del significato da attribuire alla voce 'Partite pregresse' comporta la violazione non solo di principi di trasparenza e buona fede sottesi al rapporto negoziale in questione, ma anche al dettato di cui all'art. 31.2 All. A della delibera AEEGSI N.643/2013/R/IDR, e di cui all'art. 10 all. A, della delibera della stessa Autorita' n. 586/2012/R/IDR.
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Il provvedimento giunge a tali conclusioni ritenendo completamente infondata la tesi della societa' convenuta addetta alla gestione del servizio idrico, condividendo la specifica giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui ''¦'¦.Premesso che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorchè determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensa'¬ nel contratto di utenza, e' irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi, in contrario, qualificare come controprestazione il fatto che le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'a' mbito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori, e non potendosi ritenere, stante l'unitarieta' della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo. Restano assorbite le ulteriori censure.' ( Corte cost. Sent., 10-10-2008, n. 335)
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In conclusione:
- la violazione del principio di buona fede nell'ambito del contratto di utenza non puo' ripercuotersi esclusivamente sull'utente che versa in uno stato di chiara subalternita' rispetto al gestore, nè tanto meno il gestore, per far fronte ad un aumento dei costi nell'erogazione del servizio e per un errore di pianificazione degli stessi, puo' disporre unilateralmente un aumento della tariffa che grava unicamente sull'utente;
- l'errata pianificazione dei costi da parte del gestore non puo' confluire nella voce indicata in fattura 'Partite pregresse', di conseguenza l'ente non puo' chiedere e all'utente il pagamento del relativo importo.
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