La vicenda. I proprietari di un box auto ubicato in un edificio condominiale citano in giudizio il Condominio ed il Comune di Napoli chiedendo la loro condanno, ognuno per la propria rispettiva responsabilita' , ad eseguire le opere indicate nell'accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il giudizio e che ha evidenziato una serie di danni all'immobile di loro proprieta' a fronte delle copiose infiltrazioni di acqua ed umidita' .
Il Condominio costituitosi ha eccepito la propria legittimazione passiva nonchè la prescrizioni del diritto vantato dagli attori ribadendo che l'unico responsabile dell'accaduto doveva considerarsi il comune di Napoli proprietario della sede stradale che, a causa del suo continuo allagamento, determinava i fenomeni in questione.
Chiamato in giudizio, si e' costituito anche il Comune di Napoli che ha chiesto il rigetto della domanda ed, in caso di un eventuale accoglimento della stessa, ha chiesto accertarsi la sua responsabilita' marginale in merito al danno lamentato dagli attori.
=> Breve focus sul vespaio
La sentenza ed i precedenti giurisprudenziali. La sentenza del Tribunale di Napoli (n.2250 del 6 marzo 2018) ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni patiti dagli attori accertando la sussistenza di una responsabilita' solidale fra Condominio ed Comune proprietario della strada soffermandosi, in particolare, sull'obbligo di custodia che grava sull'ente di gestione anche in caso di vizi costruttivi dell'immobile (Tribunale di Napoli, II sez. civ., 6.3.2018 n. 2250).
Tuttavia prima di giungere a tale conclusione il Giudicante, in considerazione della natura tecnica dell'accertamento compiuto,in base al quale sara' possibile ripartire la responsabilita' fra i due convenuti, ha tenuto conto delle indagini compiute in sede di accertamento tecnico preventivo effettuato prima dell'instaurazione del giudizio.
Proprio tale valutazione ha fatto emergere due aspetti di assoluta importanza:
I rilievi effettuati in sede di accertamento tecnico preventivo, nel caso di specie, sono stati confermati anche dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza in commento che ha evidenziato un aspetto di natura tecnica dal quale emerge, in modo incontrovertibile, la responsabilita' del Condominio.
L'ausiliario del giudice (consulente tecnico d'ufficio), infatti, ha constatato che l'umidita' che interessa il box di proprieta' degli attori, e' di tipo ascendente ed una delle ragioni che permettono la risalita di tale fenomeno e' da addebitarsi alla mancata osservanza, nella realizzazione dell'immobile in questione risalente agli anni cinquanta, degli accorgimenti tecnici moderni (vespaio etc).
Alla luce di tali osservazioni, la sentenza ha sta
L'ausiliario del giudice (consulente tecnico d'ufficio), infatti, ha constatato che l'umidita' che interessa il box di proprieta' degli attori, e' di tipo ascendente ed una delle ragioni che permettono la risalita di tale fenomeno e' da addebitarsi alla mancata osservanza, nella realizzazione dell'immobile in questione risalente agli anni cinquanta, degli accorgimenti tecnici moderni (vespaio etc).
Alla luce di tali osservazioni, la sentenza ha stabilito che nel caso di specie sussiste, in relazione al verificarsi dei danni da infiltrazioni lamentati dagli attori, la responsabilita' solidale fra Condominio e Comune proprietario della sede stradale.
=> Che cosa e' il vespaio.
Per quanto concerne la posizione del Condominio, quindi, non puo' sottrarsi alla sua responsabilita' limitandosi ad eccepire che i danni siano stati causati da vizi costruttivi dell'edificio.
Proprio in merito a tale particolare aspetto la sentenza condivide pienamente l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita' secondo cui 'il condominio di un edificio, quale custode dei beni e servizi comuni, e' obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè le cose comune non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da questi cagionati alla porzione di proprieta' esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento della proprieta' condominiale), ancorchè tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile'. (Cass. 15291/2011)
Fra l'altro un ulteriore intervento dalla Cassazione ha ribadito che ' il vespaio e' strutturalmente un bene di proprieta' comune negli edifici in condominio, quindi ove manchi spetta al condominio costruirlo'. (Cass. civ. 23304/2014).
Il Tribunale partenopeo, inoltre, puntualizza che non puo' trovare accoglimento neanche l'eccezione di prescrizione del credito vantato dagli attori. Infatti, trattandosi di illecito permanente, poichè le infiltrazioni si umidita' non si sono mai interrotte fino all'instaurazione del giudizio conclusosi con la sentenza in commento, la prescrizione non ha mai cominciato a decorrere.(In tema di decorrenza della prescrizione nell'ipotesi di illecito permanente si segnala Cass. 7272/2011).
Alla luce di tale ricostruzione la sentenza della seconda sezione civile del Tribunale di Napoli condanna in solido Condominio e Comune di Napoli al risarcimento dei danni di oltre quattromila euro subiti dagli attori per le infiltrazioni di umidita' al proprio box auto causate tanto dal malfunzionamento dello smaltimento delle acque piovane della sede stradale, quanto dall'assenza di un adeguato sistema di isolamento dell'edificio a causa della mancata realizzazione di un vespaio .
Il Condominio, inoltre, e' stato condannato anche alla realizzazione del vespaio mancante.