Sovente ci giungono richieste di chiarimento in merito alla procedura di deliberazione delle innovazioni.
Il caso pia'¹ frequente e' quello della installazione di ascensori, servoscala o comunque strumenti atti a eliminare le barriere architettoniche; non mancano, pero', anche richieste riguardanti installazioni di impianti comuni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di altre ipotesi.
In ogni caso ci viene domandato qual e' la procedura da seguire: molti dei nostri lettori sono convinti che - come per qualunque altra assemblea straordinaria - la richiesta debba essere presentata da almeno due partecipanti al condominio che rappresentino un sesto dei millesimi.
Dalla Cassazione un'altra conferma, le innovazioni non sono semplici modifiche delle parti comuni
In sostanza si ritiene che anche per le innovazioni si debba rispettar
In sostanza si ritiene che anche per le innovazioni si debba rispettare il disposto di cui all'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Le cose non stanno cosa'¬: un aspetto della riforma che spesso passa inosservato e' la presenza di una norma che disciplina la procedura della richiesta di convocazione dell'assemblea condominiale per discutere in merito a determinate innovazioni, ossia a quelle indicate dall'art. 1120, secondo comma, del codice civile che la legge consente di approvare con una maggioranza semplificata (maggioranza intervenuti all'assemblea e almeno 500 millesimi) rispetto alle innovazioni ordinarie (maggioranza intervenuti all'assemblea e 2/3 del valore millesimale dell'edificio).
La norma, rappresentata dal terzo comma dell'art. 1120 c.c., recita:
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Anche un solo condomino puo' presentare richiesta, ad esempio, di convocazione di un'assemblea per la discussione in merito all'installazione di un impianto fotovoltaico, oppure per la eliminazione delle barriere architettoniche, ma per essere vincolante la sua richiesta dovra' essere corredata, in sostanza, da un progetto (quanto meno di massima, ma pur sempre chiaro e preciso rispetto agli interventi da eseguire).
La richiesta cosa'¬ formulata impone all'amministratore di convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se la richiesta e' formulata senza il rispetto di questi requisiti l'amministratore deve domandare al condomino di integrarli. Ritiene lo scrivente che in tal caso il termine di trenta giorni di cui sopra ricorra dalla data dell'integrazione e che sia utile per l'amministratore indicare al condomino un termine entro il quale produrre la documentazione a sostegno della richiesta di convocazione in esame.
E se tutte le carte sono in regola e' l'amministratore non convoca l'assemblea?
Al riguardo giunge il soccorso del condomino richiedente l'art. 1129, dodicesimo comma n. 1, del codice civile a mente del quale rappresenta grave irregolarita' nella gestione che puo' portare alla revoca dell'amministratore 'l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge'. Tra gli altri casi previsti dalla legge rientra sicuramente quello in esame.
Stara' al giudice eventualmente adito valutare se questa omissione sia talmente grave da determinare la revoca, certo e' che la violazione della norma rappresenta un primo indizio in tal senso.
=> Quando l'amministratore non presenta il rendiconto la revoca e' immediata?
=> L'attestazione della regolare procedura di convocazione e costituzione dell'assemblea