La Corte di appello di Napoli ha stabilito che se non viene celebrata alcuna assemblea di condominio in prima e seconda convocazione, e si decide di aggiornare la stessa con il medesimo ordine del giorno, l'amministratore di condominio e' tenuto ad indire una nuova assemblea ed a convocare tempestivamente tutti i condomini.
Inoltre se qualcuno dei condomini non riceve l'avviso di convocazione e propone domanda di annullamento della deliberazione per omessa convocazione potra' emendare la sua domanda se, nel corso del giudizio dopo aver preso atto della documentazione prodotta dal condominio, si rende conto per la prima volta dell'intempestivita' della convocazione stessa. (Corte di Appello di Napoli, 4 marzo 2016).
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Il fatto
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I proprietari di un appartamento sito in uno stabile condominiale si rivolgono all'autorita' giudiziaria per accertare la nullita' della delibera assembleare del 7.7.2009 per omessa convocazione.
Una volta instaurato il giudizio il condominio convenuto ha eccepito:
a) che era stata ritualmente convocata un'assemblea in prima e seconda convocazione per il 2 e 3 luglio,
b) che l'assemblea in seconda convocazione prevista per il 3 luglio non si era svolta ed era stata rinviata al successivo 7 luglio,
c) e che per tale data (7 luglio) era stata inviata ai ricorrenti una nuova convocazione assembleare spedita il 1 luglio 2009 mai ritirata dai destinatari nonostante l'avvenuto deposito dell'avviso di giacenza.( In tema di convocazione all'assemblea e valenza degli avvisi di giacenza vedasi: ww.condominioweb.com/cosa-succede-quando-un-un-condomino- impugna-una-deliberazione-assemblea-perche-afferma.2039)
Alla prima udienza i ricorrenti, dopo aver preso atto della documentazione prodotta dal condominio, hanno eccepito la tardivita' della seconda convocazione che era stata inviata il 3 luglio , e cioe' quattro giorni prima dell'assembla fissata per il 7 luglio, violando palesemente il termine dei cinque giorni anteriori all'assemblea previsto dall'art. 66 delle Disposizioni di attuazione al codice civile.
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Il condominio si e' opposto a tale eccezione evidenziando che l'unica censura fatta valere dai ricorrenti era quella dell'omessa convocazione all'assemblea del 7 luglio non accettando il contraddittorio sul tema della tardivita' della seconda convocazione poichè rappresentava domanda nuova.
Il Tribunale ha respinto il ricorso per l'annullamento della delibera assembleare condannando i ricorrenti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio.
I ricorrenti impugnano tale sentenza in appello chiedendone l'integrale riforma poichè il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che i ricorrenti avessero tempestivamente ricevuto la convocazione assembleare del 7 luglio 2009.
La sentenza della Corte d'appello.
La Corte di appello di Napoli ha ritenuto fondato l'appello e dopo aver riformato la sentenza di primo grado ha disposto l'annullamento della delibera del 7 luglio 2009, per i quali gli appellanti hanno contestato l'omessa convocazione, condannando il condominio al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado.
Nel merito i giudici di secondo grado della corte partenopea hanno osservato che l'eccezione del condominio sulla tardiva eccezione della intempestivita' della convocazione da parte dei ricorrenti nel giudizio di primo grado non puo' trovare accoglimento, dato che i ricorrenti, non avendo mai ricevuto la convocazione, solo all'udienza di prima comparizione, dopo aver preso atto della documentazione prodotta dal condomini, si erano limitati a contestare che l'assemblea del 7.7.2009 si era svolta senza la loro tempestiva convocazione nel rispetto del termine previsto dalla legge.
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A tal proposito, quindi, la Corte d'appello ha constatato che gli appellanti, non intendevano introdurre nel primo grado di giudizio un nuovo tema d'indagine (l'intempestivita' della convocazione) ma, a fronte della produzione documentale del condominio convenuto (avviso di giacenza della convocazione notificata), avevano corretto la propria impostazione difensiva e nel rispetto di una norma di rito (art. 183 cpc) avevano precisato che, nel caso di specie, mancando la loro tempestiva convocazione all'assemblea difettava la regolare costituzione di tale organo collegiale.
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Muovendo da tale presupposto la Corte d'appello di Napoli, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che se un condomino agisce per far valere l'invalidita' di una delibera assembleare e' onere del condominio provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente informati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea. (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 24-10-2014, n. 22685; Cass. civ. Sez. II, 04-03-2011, n. 5254).
Non avendo il condominio dimostrato di aver tempestivamente convocato tutti i condomini, la sentenza impugnata e' stata riformata, la delibera e' stata annullata, ed infine il condominio e' stato condannato al pagamento delle spese di primo e secondo grado di giudizio.
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