In tema di condominio negli edifici e pia'¹ nello specifico di approvazione delle spese da parte dell'assemblea condominiale in assenza di tabelle millesimali, spetta al giudice, nel caso di contenzioso, valutare la congruita' della somma richiesta ai singolo condo'mini.
Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1548 depositata in cancelleria il 27 gennaio 2016; nel pronunciarsi in tal senso gli ermellini si sono rifatti ad un proprio precedente pronunciamento reso nel lontano 1992.
Vediamo pia'¹ da vicino il caso che ha portato alla decisione in esame. Un condominio - in persona dell'amministratore pro-tempore - propone ricorso per decreto ingiuntivo avverso un condomino moroso.
Il decreto ingiuntivo viene opposto. Motivo? La spesa richiesta e' errata in quanto non v'erano tabelle millesimali che consentissero la sua esatta ripartizione. Nel corso del giudizio, inoltre, i giudici aditi contestano al condominio di non aver provato il credito vantato.
=> Tabelle millesimali mancanti? La ripartizione provvisoria delle spese e' solamente annullabile.
E' utile ricordare che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto (colui che ha ottenuto il decreto) e' convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale. In buona sostanza il condominio chiamato nel giudizio a cognizione piena sulla legittimita' del decreto deve attivarsi per dimostrare la fondatezza della propria domanda, ergo deve dimostrare l'esistenza del credito.
Nel caso di specie i giudici avevano ritenuto che il condominio non avesse dimostrato alcunchè e' quindi che la revoca del decreto fosse doverosa. Da qui il ricorso per Cassazione del condominio che, invece, affermava di avere provato il proprio credito producendo in giudizio copia del verbale di approvazione delle spese (senza piano ripartizione in quanto le tabelle millesimali erano assenti).
I giudici di legittimita' hanno ritenuto di accogliere le doglianze del condominio, ossia di considerare provata l'esistenza del credito, sia pur in assenza di tabelle millesimali.
Motivo? Come si diceva in precedenza, la Corte di Cassazione, ribadendo un principio gia' espresso nel lontano 1992 ha affermato che 'in tema di riparto di spese condominiali, qualora non possa farsi riferimento ad una tabella millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino non puo' sottrarsi al pagamento della quota, spettando al giudice di stabilire se la pretesa del condominio nei confronti del singolo condomino sia conforme ai criteri di ripartizione che, con riguardo ai valori delle singole quote di proprieta' sono stabiliti dalla legge in 'subiecta materia', determinando egli stesso in via incidentale, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, i valori di piano o di porzioni di piano espressi in millesimi' (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 30 luglio 1992, n. 9107)' (Cass. 27 gennaio 2016 n. 1548).
=> Modifica tabelle millesimali. Nullita' della delibera assembleare
Come dire: il condomino deve pagare e l'amministratore ha diritto a domandare le spese nella misura ritenuta congrua (es. sulla base di criteri di fatto consuetudinari o di indicazioni assembleari) spettando al giudice adito valutarne la congruita' ed il caso contrario anche se non richiesto addirittura indicarne uno diverso.
Il tema della ripartizione delle spese condominiali, diceva Terzago, e' quello che ha creato disarmonia nell'istituto condominiale. Le sentenze che lo riguardano, aggiungiamo noi, non mancano di aggiungerne, posto che il repertorio giurisprudenziale in tema di ripartizione delle spese e' pieno di pronunciamenti pia'¹ o meno contraddittori.
In questo caso la scelta e' quella di salvaguardare le esigenze del credito condominiale attraverso l'estensione dei poteri giudiziari oltre alle richieste formali delle parti.
=> Impugnazione delibera approvazione rendiconto, a chi rivolgersi?