L'assemblea di condominio ha il potere di tornare sui propri passi annullando l'approvazione di un rendiconto?
Se sa'¬, tale facolta' e' limitata all'ultimo rendiconto oppure anche ad annualita' pregresse?
Quali sono le conseguenze dell'annullamento del rendiconto, specie nel rapporto con soggetti estranei al condominio?
Partiamo, per completezza, dalla definizione di rendiconto condominiale, con una doverosa precisazione terminologica: l'annullamento cui si fara' riferimento non ha nulla a che vedere con l'annullamento giudiziale, che e' atto proprio dell'Autorita' Giudiziaria.
Si usa il termine annullamento, in questo caso, quale sinonimo di revoca della delibera di approvazione del rendiconto.
Il rendiconto condominiale e' quell'atto complesso predisposto dall'amministratore e sottoposto all'assemblea per l'approvazione.
Esso si forma di pia'¹ documenti specificamente individuati dal codice civile, e deve contenere “le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve”. Pia'¹ nello specifico l'art. 1130-bis, primo comma, c.c., chiarisce che il rendiconto si compone: