Nel condominio in cui vivo si terra' un'assemblea proprio in un giorno nel quale non potro' essere presente.
Non ho grande confidenza come i miei vicini e cosa'¬ evitero' di dare delega: posso esprimere il mio voto per posta, o magari consegnando all'amministratore una lettera da leggere in riunione?
Questo il quesito che ci giunge da un nostro lettore. Approfondiamo gli aspetti utili a fornirgli una risposta.
Come si partecipa all'assemblea condominiale?
Per rispondere a questo primo quesito basta guardare all'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Dalla norma si desume che la partecipazione possa avvenire:
Il periodo finale del primo comma dell'articolo in esame specifica che «se i condomini sono piu' di venti, il delegato non puo' rappresentare piu' di un quinto dei condomini e del valore proporzionale».
Quello che si vuole vietare e' l'incetta di deleghe al fine di evitare la
Quello che si vuole vietare e' l'incetta di deleghe al fine di evitare la concentrazione di capacita' deliberativa in capo ad una sola persona.
In molti si domandano se sia possibile ipotizzare una partecipazione all'assemblea in videoconferenza.
Al riguardo non vi sono risposte certe: la norma parla d'intervento all'assemblea, l'avviso di convocazione impone l'indicazione del luogo di svolgimento della riunione.
Tutto dipende dall'interpretazione del dato normativo: ove si aderisca a quella interpretazione piu' restrittiva e' evidente che non si possa considerare la partecipazione a distanza un intervento in senso stretto, ossia un intervento fisico.
Certo e' che le disposizioni normative citate sono sufficientemente generiche da essere interpretate anche in modo piu' estensivo, considerando cosa'¬ legittima la partecipazione a distanza.
Assemblea condominiale e voto per posta
Cio' che pare possa escludersi, con sufficiente certezza e' che si possa votare a mezzo posta. L'art. 67 disp. att. c.c. e' sufficientemente chiaro: l'intervento in assemblea puo' avvenire a mezzo di un rappresentante e quindi sottointeso quello personale.
Non e' data per fattibile l'espressione di un voto non accompagnata dalla presenza fisica di una persona.
Evidentemente, cosa'¬ facendo, il Legislatore ha inteso valorizzare al massimo il consesso ed il dibattito ai fini della creazione effettiva di una maggioranza consapevole anche a seguito della discussione.
Cio' potrebbe portare a concludere per l'impossibilita' financo di consegnare la delega vincolata ad una specifica posizione, ma cosa'¬ non e', visto che la legge vieta espressamente tale possibilita' solamente nel caso di rappresentante del condominio nell'ambito dell'assemblea del supercondominio (art. 67, quarto comma, disp. att. c.c.).
Qual e' la sorte della dichiarazione di voto inviata per posta?
Come regolarsi in sede assembleare, ove nonostante tutto pervenga una dichiarazione di voto inviata dal condo'mino a mezzo posta (o via fax, ecc.)?
Partiamo dal dato certo: a decidere sull'argomento dev'essere in prima istanza il Presidente, cui e' demandata la gestione della riunione.
Chiaramente l'amministratore ha un ruolo di guida nella misura in cui i condo'mini gli riconoscano la competenza a districarsi in casi simili o diversi da questo chiedendo un suo parere in merito.
Per le ragioni esposte non possiamo che concludere per l'impossibilita' di considerare quell'espressione di voto in quanto mancante di una presenza - personale o per delega - necessaria per darle concretezza.
Diversamente, il rischio e' quello dell'invalidita' della decisione che dovesse tenerne conto ove il voto cosa'¬ espresso risultasse in qualunque modo determinante al raggiungimento dei quorum deliberativi.