La realizzazione di ascensori negli edifici condominiali puo' causare non poche problematiche soprattutto quando, durante l'installazione, non vengono rispettati gli opportuni accorgimenti tecnici e la messa in opera dell'impianto difettato diventa causa di rumore, fumo, impedendo ai singoli proprietari esclusivi il sereno godimento del bene.
Ancora una volta la giurisprudenza di merito accende i riflettori sul tema dell'inadeguata installazione degli ascensori valutando quali siano le fattispecie di responsabilita' che si profilano in tali casi.
La vicenda. Un condominio si oppone al decreto ingiuntivo notificatogli dalla societa' appaltatrice dei lavori per l'installazione dell'ascensore nello stabile, la quale rivendica il pagamento della somma di oltre trentamila euro a titolo di saldo del compenso maturato per i lavori effettuati.
A sostegno della sua opposizione il condominio contesta, dal canto suo, il grave inadempimento della societa' rispetto alle obbligazioni discendenti a suo carico dal contratto, chiedendo di essere tenuto indenne dalla future richieste di risarcimento del danno che avrebbero promosso i singoli condomini.
A supporto della sua domanda il condominio ribadisce che, gia' dopo un mese dall'inizio dei lavori, la societa' si e' subito mostrata inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal contratto rendendosi responsabile, inoltre, del mancato rispetto degli obblighi di sicurezza.
A fronte di tali circostanze, infatti, il condominio ha contestato che durante il funzionamento dell'ascensore si propagava un rumore insopportabile ed, in varie occasioni, si erano manifestate difficolta' di funzionamento dell'impianto che avevano determinato piu' volte blocco della cabina con persone a bordo, tanto che a causa di tali disservizi numerosi condomini ne contestavano il mancato utilizzo.
Dopo la contestazione formale dei vizi dell'ascensore ad opera dell'amministratore condominiale, le parti (condominio e societa' ) avevano sottoscritto un accordo transattivo ove il condominio si impegnava a versare il saldo del prezzo ed i canoni per la manutenzione dell'impianto mentre, d'altra parte, la societa' si impegnava ad eliminare le cause che determinavano il cattivo funzionamento dell'impianto.
La sentenza. La sentenza della sesta sezione civile del Tribunale di Genova ha accolto l'eccezione sollevata dal condominio soffermandosi sul concetto di grave vizio. (Tribunale di Genova, VI sez. civ., 12.3.2018 n. 736).
Evidenzia,in primo luogo, il provvedimento che il condominio a fronte dell'accordo transattivo stipulato con la societa' si era obbligato esclusivamente al versamento di un acconto sul prezzo complessivamente pattuito per l'installazione dell'ascensore, ed aveva onorato tale impegno provvedendo a versare alla societa' la somma di venticinquemila euro.
Il saldo del presso complessivo, pari all'importo di ulteriori trentamila euro, in base a quanto previsto dall'accordo, invece sarebbe stato versato dal condominio solo dopo l'eliminazione dei difetti da parte della societa' .
In tema di obbligo dell'amministratore condominiale di provvedere alla manutenzione dell'ascensore anche senza l'autorizzazione dell'assemblea si segnala il contributo dell'avv. Orefice: L'amministratore di condominio puo' stipulare un contratto di manutenzione o di verifica periodica dell'ascensore senza l'autorizzazione dell'assemblea?
Tuttavia nel corso del giudizio e' emerso che, anche dopo la sottoscrizione di tale accordo transattivo fra condominio e societa' , il condominio (tramite il proprio legale di fiducia) aveva continuato a contestare gravi difetti di funzionamento dell'ascensore comunicando alla societa' la richiesta di risarcimento dei danni attivata nei suoi confronti da parte di uno dei condomini che contestava l'invivibilita' del suo appartamento a causa del rumore insopportabile che si propagava dall'ascensore.
Alla luce di tali circostanze, dopo aver accertato che il condominio nell'accordo transattivo non aveva rinunciato ad intraprendere nei confronti della societa' l'azione per contestare i vizi e la difformita' dell'opera, la sentenza si sofferma sull'eccezione di grave inadempimento formulata dal condominio che giustifica il mancato versamento del saldo pattuito a fronte del palese inadempimento da parte della societa' opposta.
In particolare, in merito all'eccessiva rumorosita' dell'impianto, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che l'impianto era difforme rispetto ai requisiti di tolleranza acustica previsti dall'ordinamento. (D.P.C.M. 05.12.1997, tabella 1,2,3 allegato 2)
Nell'ambito degli accertamenti tecnici effettuati, infatti, e' stato accertato l'utilizzo di 'vecchie staffe di fissaggio che enfatizzano le vibrazioni dell'ascensore determinando l'emissione e la propagazione del rumore'.
Non trova, pertanto, alcun spazio la tesi della societa' installatrice che tenta di sottrarsi alla sua responsabilita' sostenendo che la causa del rumore emesso durante il funzionamento dell'ascensore era addebitabile alla vetusta' dell'edificio ed al mancato adeguato isolamento acustico dello stesso.
Evidenzia a tal proposito la pronuncia che non vi e' alcun dubbio che la societa' non ha provveduto ad eseguire a regola d'arte il lavoro commissionatogli dal condominio (impianto ascensore) e la stessa, nel momento in cui avesse riscontrato problematiche durante l'esecuzione dei lavori, a fronte delle caratteristiche strutturali dell'immobile, aveva il preciso obbligo di informare il committente (condominio).
(In tema di ripartizione delle spese per i lavori all'ascensore ed utilizzo delle tabelle millesimali avv. Gallucci: Quali tabelle millesimali si utilizzano per approvare i lavori sull'ascensore condominiale?)
Il Tribunale di Genova, riportandosi ad un principio gia' sintetizzato dalla giurisprudenza di legittimita' secondo cui l'immissione di rumore fumo e odori rappresentano vizi che menomano il normale godimento di un'unita' immobiliare, ha stabilito che analoga considerazione si impone per un ascensore che non rispetti i requisiti acustici previsti dalla legge riverberi immissioni acustiche intollerabili nelle proprieta' dei singoli condomini ed alla luce di tale valutazione ha accolto l'eccezione di grave inadempimento sollevata dal condominio revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la societa' ad eliminare i vizi che caratterizzano il funzionamento dell'ascensore, dichiarando di conseguenza non dovuta il saldo del prezzo pattuito per il completamento di tale opera da parte del condominio.(Cass. civ. sez.II, 4.12.2015 n. 24763)