In tema di condominio di edifici il codice civile non prescrive delle norme specifiche per l'ascensore, limitandosi soltanto ad annoverarlo tra le parti comuni, di cui all'art. 1117 c.c., se installato originariamente nell'edificio, e menzionandolo nell'ambito dell'art. 1124 c.c., per quanto riguarda la manutenzione e sostituzione, cio' nonostante in Italia si registri un altissimo numero di impianti di ascensori ad uso abitativo.
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Caduta in ascensore. I condomini vanno risarciti anche in caso di vizio costruttivo Tuttavia, per l'installazione e la messa in esercizio degli ascensori, sono previste norme di sicurezza ben precise, dettate dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, che recepisce la c.d. 'direttiva ascensori' e regolamenta la materia, oltre alle disposizioni previste in materia edilizia e urbanistica, che devono essere rispettate per poter ottenere l'idoneita' all'utilizzo dell'impianto.
Nello specifico gli ascensori commercializzati e/o installati prima dell'entrata in vigore del Decreto 162/99, che sono sprovvisti della certificazione CE di conformita' o della licenza di esercizio, possono essere messi legittimamente in servizio solo se il proprietario di uno stabile o l'amministratore di condominio trasmettono al competente ufficio comunale una comunicazione, con l'esito positivo del collaudo effettuato dall' organismo notificato ed accreditato per l'effettuazione della certificazione.
La comunicazione di messa in esercizio dell'ascensore, che deve essere trasmessa entro il termine di 10 giorni dalla data in cui viene emesso il certificato di conformita' , e' necessaria per ottenere il c.d. numero di matricola, da indicare nella targhetta da apporre all'interno della cabina dell'impianto.
In particolare tale comunicazione, che di solito viene inoltrata al Servizio Attivita' Economiche / Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP), e' resa in conformita' all'art. 12 del DPR 162/99, e deve contenere una serie di informazioni: l'indirizzo in cui e' ubicato l'ascensore, i dati tecnici dell'impianto, cioe' velocita' , portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento, nonchè i dati dell'installatore o del fabbricatore, la copia della dichiarazione di conformita' UE, l'indicazione della ditta manutentrice dell'impianto, ed infine l'indicazione dell'organismo di verifica incaricato ad eseguire le verifiche biennali sull'impianto. => La mera disattenzione della vittima non integra necessariamente il caso fortuito.
La mancanza di uno solo degli elementi essenziali appena citati comporta l'inefficacia della comunicazione, che non puo' dispiegare alcun effetto, fino a quando la stessa non venga integrata.
Alla luce della normativa citata e' ovvio che l'ascensore condominiale non puo' essere messo in servizio se manca il collaudo, ovvero il libretto matricolare, che rappresenta un requisito necessario ai fini dell'utilizzo.
E' noto che un ascensore privo del numero di matricola non puo' funzionare, al pari di un autoveicolo che non puo' circolare senza targa.
Peraltro, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, tutti i collaudi dovevano essere trasmessi entro il 30/09/2002.
Eppure, a distanza di molti anni dall'emanazione del DPR 462/99, sono migliaia i fabbricati condominiali in cui si registra l'uso 'abusivo' degli ascensori privi del collaudo e del relativo libretto matricolare, che sono entrati in funzione prima dell'anno 1999. In questi casi ci si domanda quali siano gli adempimenti e le responsabilita' a carico degli amministratori di condominio.
Innanzitutto occorre evidenziare che l'amministratore, ai sensi dell'art. 1 D.M. 108/09, in qualita' di legale rappresentante pro-tempore del condominio, e' il responsabile diretto dell'ascensore.
In altri termini l'amministratore, ai sensi dell'art. 5 D.M. 108/09, e' responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento dell'ascensore, nei termini previsti dallo stesso Decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall'analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.
Sotto tale profilo, l'amministratore di condominio ha l'obbligo di garantire l'efficienza dell'impianto di ascensore, del quale e' responsabile anche in presenza di contratto di manutenzione, con una ditta qualificata incaricata di verificare la funzionalita' di alcune parti di usura dello stesso impianto, ai sensi della Direttiva CE 95/16/CE.
Cio' in quanto, nel caso di appalto del servizio di manutenzione dell'ascensore, le prestazioni, che realizza la ditta appaltatrice, periodicamente ed in modo continuato, con l'assiduo intervento di personale specializzato, non determinano la responsabilita' per custodia, di cui all'art 2051 c.c., a carico dell'appaltatore, giacchè l'impianto continua a restare nella sfera di disponibilita' del committente-condominio, a cui e' riservato, in via continuativa, l'uso e il godimento dell'ascensore, con conseguente obbligo degli oneri di custodia e di vigilanza, nonchè dell'inerente responsabilita' presunta (Cass. n. 4385 del 21/07/1979).
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Ne consegue che, ai fini dell'attribuzione della responsabilita' prevista dall'art. 2051 c.c., sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, salvo dimostrazione positiva del caso fortuito (Cass. n. 5741 del 10/03/2009).
In termini di responsabilita' civile, ex art. 2051 c.c., l'amministratore e' 'custode' ex lege dell'ascensore e si presume responsabile dei danni che esso eventualmente procura nel caso di eventi infortunistici, con le conseguenze patrimoniali di un evento lesivo, anche di un certo rilievo, a cui si potrebbe aggiungere la responsabilita' penale ex art. 40 c.p. per non aver impedito un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, salvo che non riesca a dimostrare il caso fortuito, ovvero che l'evento si e' verificato per forza maggiore e in ogni caso malgrado egli abbia fatto tutto quello che poteva e doveva fare perchè non accadesse.
Cio' implica l'obbligo per l'amministratore di 'compiere gli atti conservativi' riferiti al bene comune ascensore, ai sensi dell'art. 1130 comma 1 n. 4 c.c., curando di far eseguire i controlli periodici obbligatori per legge ed intervenendo per eliminare eventuali inconvenienti che limitino la sicurezza dell'impianto, con la possibilita' di proibirne ed inibirne l'uso ove risulti pericoloso.
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Con espresso riferimento alla sicurezza dell'ascensore, l'amministratore ha l'obbligo di conservare il libretto matricolare dell'impianto, per renderlo disponibile all'atto dell'esecuzione delle verifiche ordinarie e straordinarie, con tanto di allegati e cioe': dichiarazione CE di conformita' , comunicazione dell'avvenuta messa in servizio dell'impianto e relativa comunicazione del Comune, nonchè verbali originali delle verifiche periodiche e straordinarie ed esiti delle verifiche di competenza del manutentore.
Se ne deduce che l'amministratore, a seguito della delibera di nomina ad amministrare il condominio, deve sempre richiedere il libretto di immatricolazione dell'ascensore al suo predecessore, in fase di passaggio consegne dei documenti condominiali.
In caso di mancanza del libretto dell'ascensore agli atti del condominio, la prima cosa che deve fare l'amministratore e' chiederlo alla ditta manutentrice dell'impianto e nel caso in cui il manutentore non sa, o fa finta di non sapere, deve recarsi all'agenzia regionale per la protezione ambientale del territorio, che e' l'unico ufficio competente alla conservazione dei pochi libretti rimasti, per ottenerne una copia conforme, in cambio di un versamento di circa cento euro.
Qualora neanche all'ARPA c'e' traccia di tale libretto, l'amministratore deve, immediatamente, darne comunicazione al Comune che, quando si tratti di un impianto commercializzato e/o installato prima del 1999, e non in possesso del certificato di collaudo di cui all'art. 19 del DPR 162/99, dispone il fermo dell'ascensore.
Dopo la comunicazione fatta al Comune, l'amministratore e' tenuto a richiedere il collaudo senza bisogno di consultare l'assemblea di condominio, dal momento che adempie ad un obbligo di legge, anche perchè nel caso in cui non provveda a far eseguire il primo collaudo, potrebbe essere denunciato e citato per risarcimento danni dal condomino di turno.
In proposito si osserva che l'amministratore ha l'obbligo di convocare l'assemblea di condominio solo nel caso in cui all'esito del collaudo negativo, sia necessario stanziare un fondo spese straordinarie oneroso, per adeguare l'ascensore alle norme vigenti.
In molti casi si potrebbe essere costretti a sostituire integralmente l'impianto di ascensore.
E' possibile, infatti, che le conseguenze dell'assenza del collaudo possono essere particolarmente gravose per i condo'mini, soprattutto quando l'ascensore non collaudato rischia di essere considerato come un nuovo impianto, ovvero correre il rischio di dover essere adeguato in tutta la componentistica, che deve corrispondere alle regole stabilite nel D.P.R. 162/99, come ad esempio citofono a due vie in cabina, il paracadute anche per le corse in salita, limitatori di velocita' eccessiva, ammortizzatori sul fondo della cabina e cosa'¬ via.
In ogni caso l'amministratore, per evitare di incorrere in responsabilita' civili e penali, non solo in caso di incidenti, ma anche in caso di semplice denuncia da parte di un condomino, nel caso in cui l'assemblea condominiale non volesse appaltare i lavori necessari per ottenere il collaudo dell'ascensore, deve procedere senza indugio a far mettere i sigilli all'impianto da parte del Comune, anche se tale azione potrebbe costargli la revoca assembleare dall'incarico ad amministrare il condominio.
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Avv. Michele Orefice
www.oreficestudio.it