Nell'ambito della c.d. Manovrina e' stato inserito nel corso dell'esame in commissione Bilancio alla Camera l'articolo 54-bis sulla 'Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale'.
Le nuove norme si sono rese necessarie dopo il superamento (con il decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, convertito in legge n. 49/2017) della precedente normativa che regolava il lavoro accessorio, attraverso l'istituto dei cosiddetti 'voucher'.
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Il libretto Famiglia. Per quanto riguarda i privati e' previsto il cd. Libretto Famiglia. Si tratta di un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:
Quindi i nuovi voucher potranno essere usati (anche in ambito condominiale) per giardinaggio, pulizia, manutenzione.
Il Libretto famiglia conterra' dei titoli di pagamento dal valore di 10 euro (utilizzabili massimo per un'ora di lavoro) cui si sommano altri due euro per i contributi e l'assicurazione.
Ovvero, al datore di lavoro i buoni costeranno 12 euro consid
Il Libretto famiglia conterra' dei titoli di pagamento dal valore di 10 euro (utilizzabili massimo per un'ora di lavoro) cui si sommano altri due euro per i contributi e l'assicurazione.
Ovvero, al datore di lavoro i buoni costeranno 12 euro considerato che i contributi per un'ora pagata 10 euro sono pari a 1,65 euro alla gestione separata Inps e 0,25 euro all'Inail.
Alle citate modalita' di voucher possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori.
Il limite di durata per i privati e' di 280 ore l'anno oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo pieno indeterminato.
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I Contratti di prestazione occasionale. Per quanto concerne le imprese abbiamo una forma contrattuale semplificata, in sigla PrestO (Prestazione Occasionale), gestita anch'essa tramite una piattaforma telematica curata dall'INPS.
I contratti di prestazione occasionale non saranno dei nuovi buoni lavoro, ossia dei ticket, ma dei veri e propri contratti di lavoro subordinato, attivabili dalle imprese.
Possono attivare i contratti di prestazione occasionale solo le microimprese con non pia'¹ di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, non profit, amministrazioni pubbliche.
Dall'attivazione dei contratti di prestazione occasionale sono escluse le imprese dell'edilizia e di settori affini, esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere.
Non si puo' ricorrere a questi contratti nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
In questo caso la retribuzione minima oraria e' di 9 euro netti, che al datore di lavoro costeranno 12,37 euro (cuneo contributivo al 36,5%, di cui il 33 alla gestione separata Inps e il 3,5% all'Inail).
Ricordiamo che, perchè possano essere utilizzati i PrestO, bisogna rispettare diversi limiti: l'impresa utilizzatrice, o il professionista, non deve superare i 5 addetti; l'impresa non deve appartenere al settore edile e non deve svolgere attivita' pericolose (come attivita' nelle cave e nelle miniere); l'utilizzatore non deve essere coinvolto nell'esecuzione di appalti di opere o servizi; l'utilizzatore non deve aver avuto, con lo stesso lavoratore, da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa; la singola prestazione non deve superare le 4 ore continuative; il compenso per singola prestazione non deve essere inferiore a 36 euro; non bisogna superare il tetto massimo di 280 ore annue.
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I nuovi voucher PrestO e Libretto famiglia si differenziano sostanzialmente per i loro committenti che sono nell'ordine aziende o famiglie e per altri aspetti di tipo economico e disciplinare.
Aspetti generali: limiti compensi. Secondo quanto previsto dall'art. 54 bis del DL 50/2017 i nuovi voucher per le prestazioni occasionali in ambito familiare e d'impresa potranno essere utilizzati nel corso dell'anno solare:
Deroga compensi. Per espressa previsione normativa, e' prevista - a favore dell'utilizzatore - una deroga.
Per meglio dire, si fini del raggiungimento del plafond, i compensi erogati a particolari soggetti, possono essere computati al 75 per cento.
Rientrano nell'eccezione, i corrispettivi per prestazioni rese da: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita' ; giovani con meno di venticinque anni di eta' , se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'universita' ; persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015; percettori di prestazioni inte
Per meglio dire, si fini del raggiungimento del plafond, i compensi erogati a particolari soggetti, possono essere computati al 75 per cento.
Rientrano nell'eccezione, i corrispettivi per prestazioni rese da: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita' ; giovani con meno di venticinque anni di eta' , se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'universita' ; persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In quest'ultimo caso, per bilanciare, l'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di lavoro accessorio.
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Piattaforma on line. La nuova disciplina sul lavoro occasionale rinnova anche le modalita' che garantiscono la tracciabilita' delle prestazioni.A partire dal 10 luglio 2017, per l'accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'Inps, la quale supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
L'accesso alla piattaforma e' consentito anche agli intermediari abilitati (professionisti e associazioni datoriali).
Per poter pagare le prestazioni rese, aziende e professionisti effettueranno i pagamenti all'Inps, utilizzando il modello F24, senza, pero', poter compensare eventuali crediti contributivi o fiscali. L'utilizzatore e' tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente tutte le informazioni (anagrafiche, luogo, oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione, compenso pattuito.
Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l'utilizzatore e' tenuto a comunicare all'Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione trasmessa.
L'acquisto online consentira' di evitare un ricorso irregolare al lavoro occasionale.
Le sanzioni. A tal punto ricordiamo che la soglia e' sempre fissata a 2.500 euro nei confronti del prestatore o 280 ore nell'arco dello stesso anno. Il superamento dei limiti di importo del compenso determina la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
A tal proposito la nuova legge prevede che «le violazioni dell'obbligo di comunicazione, o riguardanti le ipotesi in cui il lavoro occasionale e' vietato, fanno scattare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera».Maggiori dettagli si avranno dopo il 30 giugno, quando l'Inps avra' emanato la relativa circolare per spiegare le nuove procedure.
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