La registrazione del contratto. Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati qualunque sia l'ammontare del canone pattuito.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la Legge di Stabilita' 2016 ha apportato una modifica all'art. 13, comma 1, della L. n. 431/98 (normativa cardine dei contratti di locazione di immobili abitativi) prevedendo che l'obbligo della registrazione del contratto entro 30 giorni dalla stipula e' a carico del locatore.
Per meglio dire, il locatore, nei successivi 60 giorni rispetto alla registrazione deve portare a conoscenza dell'inquilino l'avvenuta registrazione.
Sempre il locatore, entro i predetti 60 giorni deve comunicare all'amministratore di condominio i dati anagrafici dell'inquilino e gli estremi del contratto di locazione dal momento che l'amministratore a sua volta e' obbligato alla tenuta della cd. “Anagrafe condominiale” di cui all'art. 1130, numero 6 del c.c.
In definitiva, la modifica apportata dalla Legge di Stabilita' 2016 non ha innovato le regole per la registrazione dei contratti di locazione ai fini dell'imposta di registro, con la conseguenza che restano obbligati alla registrazione del contratto e al pagamento dell'imposta entrambe le parti contraenti (nonchè l'agente immobiliare per i contratti perfezionati a seguito del loro intervento).
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Il nuovo modello. E' stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello denominato: “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili”, di seguito “modello RLI” per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per gli adempimenti successivi.
Il modello RLI e' utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonchè per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca.
Il modello e' presentato in modalita' telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998.
La presentazione telematica del modello puo' essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.
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Il contenuto. Il modello, oltre al frontespizio che contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' composto da:
Quadro A “Dati generali”, quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione, la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;
Quadro B “Soggetti”, in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
Quadro C “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;
Quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca;
Quadro E “Locazione con canoni differenti per una o pia'¹ annualita' ”, in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualita' .
Altre applicazioni del modello. Il modello “RLI” e' altresa'¬ utilizzato per effettuare i seguenti adempimenti: comunicazione dei dati catastali, contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni; denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi; registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualita' ; registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato; ravvedimento operoso; gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca; registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile principale.
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La decorrenza. Il nuovo modello sostituisce il precedente a decorrere dal 19 settembre 2017: a partire da tale data dovra' essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello.
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