Ci scrive un nostro lettore in merito agli armadi da esterni:
“Nel condominio in cui vivo, il mio appartamento si affaccia anche nell'atrio interno grazie ad un piccolo balcone che definisco di servizio.
Per recuperare spazio ho acquistato un piccolo armadio da esterni – di quelli in plastica – al cui interno poggiare le scope, alcuni detersivi, ecc.
Pochi giorni dopo averlo posizionato ho ricevuto le lamentale di un condomino che afferma che quell'armadio la'¬ non deve stare perchè altera il decoro dell'edificio e perchè crea problemi di sicurezza (dice che potrebbe volare via). Ha ragione il mio vicino? Oppure posso lasciar perdere quel che dice?”
Per rispondere ai quesiti e' utile riprendere il concetto di decoro e quello di responsabilita' per danni da cose in custodia.
Pariamo dal decoro architettonico: con questa locazioni, secondo il costante pronunciamento della Corte di Cassazione 'deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identita' ' (Cass. n. 851 del 2007).
Sempre a parere degli ermellini, che in diverse occasioni sono intervenuti per chiarire alcuni aspetti di un concetto – il decoro – effettivamente vago, hanno precisato che per la sua esistenza non e' indispensabile che l'edificio sia connotato da particolari fregi e/o decorazioni, potendo parlarsi di decoro anche solamente per una linea armonica sia pur estremamente semplice dell'edificio (cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8830).
In buona sostanza il decoro di uno stabile non riguarda solamente gli edifici storici, ma anche le semplici case popolari.
L'alterazione del decoro consiste in un peggioramento dell'estetica dal quale discende un danno economicamente valutabile (Cass. n. 1286/2010). L'alterazione estetica, a sua volta, non si limita alla sola modificazione delle strutture e linee connotanti il decoro, ma anche agli inserimenti di altri elementi in grado d'incidere negativamente sull'estetica. Il caso, famigerato, delle verande, e' esemplare per chiarire quest'ultimo aspetto.
Che un armadio da esterni, in un balcone sul retro di un edificio possa alterarne il decoro, francamente pare quanto un po' difficile. Poi, come si suole dire, ogni caso fa storia a sè e non essendo nelle condizioni di eseguire una valutazione visiva, non possiamo a priori escludere la presenza di violazioni estetiche, le quale, pero' ribadiamo, ci appaiono molto improbabili.
Differente il discorso sulla sicurezza. Ciascuno di noi, in quanto proprietario o utilizzatore di un bene, e' responsabile per i danni che da esso possono provenire in quanto agente causante il danno e non quale semplice mezzo di trasmissione d'un fatto altrui. Si tratta della cosa'¬ detta responsabilita' per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Il caso dell'armadio che puo' spostarsi cadere e causare danni e' nella sostanza identico a quello dei vasi posizionati sul balcone.
Per dirla pia'¹ chiaramente: nessuna contestazione puo' essere avanzata se l'armadio e' posizionato e assicurato ai muri in modo tale da non potere recare danno. Diverso se e' semplicemente appoggiato. Allora bisognera' fare attenzione e cercare comunque di limitare i pericoli. In caso di situazione particolarmente grave e pericolosa puo' effettivamente arrivarsi ad un ordine giudiziale di rimozione.
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