La vicenda. La condomina Sempronia aveva chiesto al Tribunale di Asti di procedere alla revoca dell'amministratrice, evidenziando che costei era stata condannata per appropriazione indebita con sentenza di primo grado.
Premesso cio', l'amministratrice, costituendosi in giudizio, evidenziava di aver informato i condomini della condanna penale e di essere stata, quindi, dagli stessi nominata amministratrice, con conferma del proprio mandato.
A seguito' di cio', il Tribunale di Asti ha emesso il provvedimento oggetto del presente reclamo affermando l'improcedibilita' del ricorso per la revoca dell'amministratrice e condannando la condomina al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia, la condomina ha proposto reclamo innanzi alla competente corte territoriale.
=> Come chiedere la revoca giudiziale dimostrando che l'amministratore intasca la mazzetta.
I motivi di rigetto del Tribunale di Asti. Secondo il primo giudice, la pronuncia penale non era passata in giudicato e non ricorreva, quindi, una delle ipotesi di decadenza immediata per il venir meno dei requisiti soggettivi dell'Amministratore.
Inoltre, l'assemblea non si era mai pronunciata in merito alla revoca dell'amministratrice; anzi, l'assemblea convocata per la nomina dell'amministratrice, da costei informata della condanna penale, aveva comunque espresso la propria fiducia nei confronti dell'amministratrice.