“Nel caso di appropriazione indebita dell'amministratore e' ammessa la costituzione di parte civile del Condomino. Ne discende che l'amministratore del condominio non puo' impedire di intraprendere un'azione giudiziaria deliberata dalla collettivita' dei proprietari esclusivi”.
Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza del 16 giugno 2017n. 30297 in merito al reato di appropriazione indebita da parte dell'amministratore.
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I fatti di causa. Con sentenza del 19.03.2014, il Tribunale di Milano dichiaro' Tizio responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata e - riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la riduzione per la scelta del rito abbreviato - lo condanno' alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 300,00 di multa.
La condanno' altresa'¬ al risarcimento dei danni in favore della costituita Parte Civile (Condominio), liquidato in complessivi Euro 20.000,00. In secondo grado, la pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano.
Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erroneita' della decisione con la quale si e' ritenuta ammissibile la costituzione della Parte Civile, nonchè i vizi motivazionali in ordine alla ritenuta penale responsabilita' che si fonda anche su un'erronea applicazione degli artt. 1130 e 1131 del codice civile.
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Aspetti sul reato di appropriazione indebita nel condominio. La fattispecie di reato e' disciplinata dall'articolo 646 codice penale, a mente del quale “chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032”. Presupposto della fattispecie criminosa de qua, che vale a distinguerla da quella del reato di furto, e' la situazione di possesso della cosa altrui, sorto in base a qualsiasi titolo, purchè non idoneo al trasferimento della proprieta' .
Il delitto si intende consumato con il compimento della condotta appropriativa, ovvero quando il soggetto si comporta uti dominus verso la cosa della quale ha disponibilita' per qualsivoglia motivo.
In ambito condominiale,il novellato art. 1129 c.c. dispone ora come l'amministratore di condominio sia obbligato a far transitare su di un apposito conto corrente bancario o postale, intestato al condominio, tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle erogate a qualsiasi titolo per conto del condominio mentre ciascun condomino puo' prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.Queste disposizioni rendono quindi pia'¹ difficile –ma non escludono – la possibilita' pratica che l'amministratore si appropri di denaro appartenente ai condomini o al condominio o destini tale denaro ad altri scopi.
Premesso cio', rispondera' di tale reato l'amministratore di condominio, tenuto ai sensi dell'art. 1130 n.4 c.c. a riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, nel caso in cui si verifichi un ammanco di cassa, anche di esigua entita' , (Cass., 11 aprile 2012 n. 36022 ) o nel caso in cui le risorse patrimoniali non vengano utilizzate per le finalita' tipiche della realta' organizzativa condominiale.
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L'azione civile nel giudizio penale: principi giurisprudenziali. A norma degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., il potere rappresentativo che spetta ex lege all'amministratore di condominio - e che, sul piano processuale, si riflette nella facolta' di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio - comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, fra le quali quelle di natura risarcitoria, con esclusione soltanto delle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono e che non costituiscono, pertanto, atti conservativi (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 23065 del 30/10/2009).
In argomento, altra Corte (sezione penale) ha affermato che l'amministratore di condominio puo' esercitare nel giudizio penale l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, senza che sia all'uopo necessario uno specifico mandato assembleare, giacchè egli e' titolare 'ex lege' di un potere rappresentativo comprendente tutte le azioni volte a realizzare la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3320 del 12/12/2014).
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La delibera di costituzione di parte civile. L'assemblea straordinaria del condominio si era svolta in data 27 maggio 2013 alla presenza del nuovo amministratore e del difensore del Condomino (nominato difensore dall'amministratore del Condominio - su delega dell'assemblea condominiale straordinaria del 16 giugno 2010 - al momento della presentazione della querela); che nel corso di tale assemblea si e' deciso all'unanimita' di conferire all'Avvocato la delega per costituirsi parte civile nel processo a carico di Tizio.
Da quanto sopra emerge quindi che: sia il nuovo amministratore del Condominio sia l'Avvocato hanno partecipato alla predetta assemblea straordinaria; che l'assemblea straordinaria ha espresso in modo chiaro ed inequivoco la volonta' di conferire la procura speciale per la costituzione di parte civile - nel processo nel quale e' imputato l'odiernoricorrente; che l'assemblea condominiale ha ben determinato l'oggetto per cui e' conferita la procura speciale e i fatti ai quali si riferisce, come previsto dall'art. 122, comma 1, del c.p.p.
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nel caso di specie l'amministratore del condominio poteva direttamente esercitare nel giudizio penale l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, “ma nulla escludeva che tale azione potesse essere esercitata direttamente dall'assemblea condominiale”.
D'altronde, a parere della Corte, se si dovesse opinare in modo diverso si dovrebbe concludere che l'amministratore del condominio potrebbe, addirittura, impedire di intraprendere un'azione giudiziaria, voluta e decisa dall'assemblea dei condomini; “ma cio' sarebbe in evidente contrasto con il dovere dell'amministratore, ex art. 1130 del cod. civ., di eseguire le deliberazioni dell'assemblea del condominio (assemblea che, ovviamente, puo' anche deliberare di promuovere una lite o di resistere ad una domanda come prevede l'art. 1132 del cod. civ.)”. Difatti, come correttamente e' stato osservato da entrambi i giudici di merito, in un condominio 'il potere decisionale ossia la manifestazione di volonta' e' proprio dell'assemblea e non dell'amministratore che e' organo esecutivo' (Tribunale di Milano Ordinanza del 15/07/2013).
Quindi e' evidente che l'amministratore del condominio potra' agire in giudizio anche senza una previa autorizzazione dell'assemblea condominiale allorchè la controversia rientri tra le attribuzioni previste dall'art. 1130 del cod. civ.; “ma non e' certo illegittima e priva di valore la delibera dell'assemblea di condominio che decida di intraprendere una qualsiasi controversia”.
In conclusione. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione Penale con la pronuncia in commento ha annullato la sentenza senza rinvio, perchè il reato ascritto all'imputato risultava estinto per intervenuta prescrizione. Tuttavia resta confermata la condanna civile di 20 mila euro nei confronti di Tizio a favore del condominio.
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