La questione trattata riguarda il corretto appostamento nel bilancio delle spese legali sostenute dal condominio nei confronti dei condo'mini morosi.
In buona sostanza, occorre determinare se l'amministratore, in sede di redazione del rendiconto, sia tenuto ad iscrivere le spese legali nell'attivo del condominio al fine di imputarne i costi al condomino che ne ha dato causa.
La vicenda e' assai rilevante perchè assolve un'importanza che va ben oltre la sua stessa funzione contabile, in quanto e' in grado di incidere anche sulla validita' delle delibere assembleare che ne dispongono l'approvazione.
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Il caso. Tizio ha impugnato la statuizione assembleare con la quale e' stato approvato un rendiconto che gli imputava le spese legali liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore del legale della stessa compagine.
Il motivo di nullita' addotto, qualificato come 'eccesso di potere', verteva sulla circostanza che l'unica occasione contabile in cui il condominio sarebbe legittimato all'appostamento delle spese legali in capo ad un condo'mino e quello in cui le stesse siano liquidate in calce ad una sentenza giudiziale, trovando in tale titolo la propria ragione di essere. Il primo grado del giudizio gli da' ragione. Il Condominio pero' impugna la sentenza avanti alla corte di Appello di Torino.
Il Giudice del gravame sovverte l'esito del giudizio, riconoscendo la legittimita' della statuizione e, quindi, del rendiconto conseguenzialmente impugnato. A questo punto, Tizio prospetta la questione avanti la Corte di Cassazione.
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Il provvedimento. Con Sentenza nr 751 del 18.1.2016,il giudice di legittimita' respinge il ricorso, ritenendo il motivo infondato. Con una dettagliata motivazione, il prefetto decidente rileva che il giurisprudenziale addotto in seno al ricorso non risulta essere calzante.
In particolare, quanto ivi richiamato e' apparso riferibile alla sola fattispecie delle spese legali (auto)liquidate in sede stragiudiziale.
Per contro, ogni qual volta si tratti di liquidazione giudiziale,la Corte ritiene che il condominio vanti sempre titolo contabile al fine di poter ascrivere la debenza in capo al moroso, e, stante la tecnica della partita doppia, e' in grado di appostare il valore come attivo nel bilancio del Condominio.
Nessun rilievo, invece, assume per la Corte il fatto che la liquidazione giudiziale in parola sia contenuta in calce ad un provvedimento monitorio (decreto ingiuntivo), in luogo di una sentenza.
A tal fine e' parso sufficiente al giudice di legittimita' richiamare l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, laddove individua nel predetto atto giudiziale quello pia'¹ consono ad assolvere il ruolo di strumento tipico per il recupero dei crediti condominiali.
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Il principio di diritto affermato reca, pertanto, il seguente tenore: 'e' legittima la delibera condominiale che, in via ricognitiva, addebiti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale -nella specie un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo'.
Conclusione. Alla stregua di quanto sopra e' possibile trarre delle linee guida su quella che dovrebbe essere la corretta condotta contabile che l'amministratore dovrebbe tenere in sede di redazione di un rendiconto condominiale, in tema di recupero dei crediti discendenti dalle spese legali sostenute dalla compagine.
Allorquando si tratti di spese legali liquidate da parte dell'avvocato in sede di attivita' stragiudiziale (si pensi al caso della corrispondenza con il condo'mino moroso e della definizione successiva della partita economica), il condominio - e chi per esso - non sara' in grado di appostare le spese sostenute, a tal fine, in sede di rendiconto, per imputarle al condo'mino che vi ha dato causa.
Viceversa, laddove le spese legali sostenute dalla predetta compagine trovino riconoscimento in un titolo giudiziale, sia esso una Sentenza o un Decreto ingiuntivo, l'amministratore e/o l'addetto alla contabilita' sara' in grado di appostare nelle attivita' il credito discendente, e di addebitare, di riflesso, la spesa in capo al condo'mino moroso.
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