Il condominio non puo' negare l'allaccio a luce, acqua e fogne all'appartamento che si divide in due.
La divisione verticale dell'unita' immobiliare di proprieta' esclusiva avvenuta, all'interno del Condominio, non costituisce di per sè una modifica della rete, perchè una rete di servizi - sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo - e' per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze e non implica comunque nè un malfunzionamento degli impianti generali, nè un uso della cosa comune che ne alteri la destinazione e impedisca agli altri di farne parimenti uso.
E' questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Trani con la sentenza n. 330/16, pubblicata il 29 febbraio 2016.
Respinta la domanda del Condominio, che chiedeva di non procedere all'allaccio di luce, acqua e fogne al nuovo appartamento per evitare il malfunzionamento della rete comune. Per il giudice, una rete di servizi e' per sua natura in grado di accogliere nuove utenze; l'ente di gestione puo' impedire l'allaccio solo dimostrando che la nuova utenza incide negativamente sulla funzionalita' dell'impianto generale.
Nel caso di specie preso in esame dalla sentenza in commento, due cond
Nel caso di specie preso in esame dalla sentenza in commento, due condo'mini avevano realizzato la divisione verticale dell'appartamento di loro proprieta' , ottenendo cosa'¬ due distinte unita' immobiliari laddove originariamente ve ne era una sola.
Provvedevano quindi ai nuovi allacci agli impianti generali di luce, acqua, fogna, ecc. Il Condominio, per il tramite dell'amministratore, citava in giudizio i due proprietari chiedendo al giudice di ordinare il distacco dei nuovi allacci, in quanto realizzati in violazione del regolamento di condominio. I nuovi allacci inoltre, a detta dell'ente di gestione, causavano il malfunzionamento degli impianti generali e compromettevano il pari uso degli stessi in violazione dell'art. 1102 c.c.
Il Tribunale di Trani ha respinto la domanda osservando che la realizzazione dei nuovi allacci non implica comunque nè un malfunzionamento degli impianti generali del condominio (cosa espressamente richiesta per far scattare il divieto contenuto nel regolamento condominiale) nè un uso illegittimo della cosa comune, che ne alteri la destinazione o impedisca agli altri gli altri condo'mini d farne parimenti uso (art. 1102 c.c.).
Secondo il giudice, al contrario, la realizzazione di nuovi allacci per nuove unita' immobiliari realizzate all'interno del condominio non comporta di per sè una modifica della rete di servizi, perchè questa, per sua natura, e' predisposta proprio per accogliere nuove utenze senza alcun pregiudizio per le utenze preesistenti.
In ogni caso, e' onere del Condominio dimostrare che l'allaccio di una sola nuova utenza possa recare danni o pregiudizi alla funzionalita' dell'impianto comune (Cass. civ. n. 21832/2007). Tale prova - osserva il giudice pugliese - non e' stata in alcun modo fornita nel caso di specie, nè puo' ragionevolmente indursi dai fatti allegati dal Condominio, da cui si evince solo che si e' trattato di una mera divisione di una civile abitazione, peraltro gia' fornita di due bagni prima dei lavori.
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