Interesse ad agire del proprietario-locatore per evitare le negative ricadute sul contratto di locazione Secondo il prevalente orientamento interpretativo, per effetto del contratto di locazione non si instaura alcuna relazione diretta tra Condominio e conduttore: i rapporti di dare e avere continuano ad intercorrere tra l'amministratore e i proprietari delle singole unita' immobiliari, i quali restano gli unici obbligati al pagamento delle spese condominiali, sia pure con il diritto al rimborso da parte del conduttore della quota relativa all'unita' immobiliare locata.
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Il Condominio, limitatamente alla questione del riparto e della riscossione delle spese, resta pertanto in una posizione di assoluta estraneita' nei confronti dell'inquilino che occupa un immobile sito nell'edificio condominiale.
Peraltro, nell'ipotesi in cui il conduttore non provveda al pagamento di quanto da lui dovuto per spese condominiali, soltanto il proprietario sara' legittimato a richiedere un decreto ingiuntivo(Cass. civ., 3 febbraio 1994, n. 1104); dal canto suo, l'amministratore condominiale, in assenza di uno specifico mandato conferitogli dal condomino-locatore, dovra' richiedere direttamente a quest'ultimo il pagamento.
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Il Condominio non ha, in definitiva, azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unita' immobiliari per il pagamento degli oneri condominiali, bensa'¬, a norma dell'art. 1123 c.c., unicamente nei confronti dei condomini-locatori.
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