L'amministratore che avanza un credito nei confronti del condominio per anticipazioni sostenute in pendenza del mandato non e' tenuto ad agire pro quota nei confronti dei singoli condo'mini. Gli effetti della obbligazione parziaria non trovano qui ingresso e quindi puo' chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio (Cassazione Civile ordinanza n° 1851 del 25 gennaio 2018).
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Il fatto Un amministratore triestino ha notificato un decreto ingiuntivo ad un condominio a titolo di rimborso per anticipazioni effettuate. L'importo preteso in pagamento (circa dieci mila euro) trovava fondamento nel bilancio consuntivo dell'esercizio 'anno 2011', approvato con deliberazione dell'assemblea dei condomini nell'anno 2012.
Il Condominio ha, dapprima, impugnato il provvedimento di ingiunzione e, in seguito, pagato la somma richiesta per evitare lo svolgimento di un'azione esecutiva nei propri confronti.
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Il Tribunale di Trieste ha accolto l'opposizione del Condominio. Quindi ha revocato il decreto ingiuntivo dell'amministratore, motivando in ragione della natura parziaria dell'obbligazione condominiale.
La Corte di Appello di Trieste ha ritenuto, invece, che il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto ed emesso per l'intero importo nei confronti del Condominio.
I giudici del gravame hanno rammentato che la natura parziaria delle obbligazione dei singoli condo'mini - come affermata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 9148/2008 - rileva solo nella fase esecutiva.
Sul merito, i giudici del secondo grado hanno aggiunto che l'azione giudiziale portata unitariamente nei confronti del Condominio, in persona del suo attuale amministratore, sarebbe stata giustificata 'in virtu' della volonta' assembleare di solidarizzare il debito con delibera' con la quale ebbe ad approvare il rendiconto e la spesa in essa contenuta.
Il Condominio, a fronte del rigetto della pretesa, e' ricorso in cassazione.
Il primo motivo di doglianza formulato riguardava l'assunta violazione degli articoli 1115, 1123 e 1139 codice civile. A dire del Condominio, l'amministratore aveva precisa cognizione delle quote di debito dei singoli condo'mini morosi e non aveva percio' nessuna necessita' di agire per il suo intero credito nei confronti dell'intera compagine.
Il secondo motivo di censura espresso in ricorso riguardava la violazione degli articoli 117, 1135, 1136, 1137 e 1421 codice civile. Secondo il Condominio la Corte di Appello non aveva rilevato e dichiarato la nullita' della delibera che aveva a maggioranza 'solidarizzato' il debito per anticipazioni nei confronti del precedente amministratore (a seguire e' stato formulato un altro motivo ancora, qui non di rilievo).
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L'ordinanza. La Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso del Condominio, contestualizzandola nel regime ante riforma, nel quadro dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del condominio. Ecco l'argomentazione sul merito.
L'amministratore cessato dall'incarico puo' chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azioni nascente dall'espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestionale e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condo'mino.
L'obbligazione di rimborsare all'amministratore mandatario le anticipazioni da questi fatte nell'esecuzione dell'incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l'anticipazione.
La nomina di un nuovo amministratore amplia la legittimazione processuale passiva del Condominio, senza eliminare quella originale, sostanziale e processuale. Soltanto ove l'ex amministratore del condominio agisca nei confronti dei singoli condomini per ottenere il rimborso di dette somme anticipate, ha rilievo il principio della limitazione del debito nei limiti del debito nei limiti delle rispettive quote, ex art. 1123 c.c..
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Conclusione. Ogni qual volta l'amministratore contragga obblighi con un terzo (fattispecie assimilata a quella delle anticipazioni da egli sostenute per conto della compagine), coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio rappresentato appunto dall'amministratore, e le altre ai singoli condo'mini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'articolo 1123 codice civile (cfr, Cassazione civile 27/09/1996 n. 8530; Cass. Sez U. 08/04/2008 n. 9148; 14530 del 09/06/2017).