In che modo devono essere eseguite le anticipazioni dell'amministratore, al fine di evitare qualunque genere di contestazione circa il loro rimborso.
Prima di entrare nel merito e specificare il perchè dell'utilita' di certi formalismi, e' bene ricordare la nozione di anticipazione.
Per anticipazione dell'amministratore s'intende quella somma di denaro proveniente dal patrimonio dell'amministratore stesso ed utilizzata in favore del condominio.
Esempio, per cosa'¬ dire, banale: in cassa ci sono € 300,00 bisogna fare fronte al pagamento della fattura per il servizio idrico e fognario pari ad € 400,00.
Per evitare ritardi, l'amministratore – consapevole del successivo (tardivo) versamento di alcune quote – anticipa la somma e fa fronte in parte con sue sostanze alla spesa del condominio.
Come fare affinchè rimanga traccia dell'esborso?
Quello che diremo qui appresso apparire un po' cervellotico, ma in realta' e' proprio la legge a imporlo.
Il settimo comma dell'art. 1129 del codice civile si occupa dell'apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale.
Si legge nella norma che “l'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, puo' chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
=> Senza una deliberazione l'amministratore non puo' esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute
Le somme a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio.
Si badi: tale periodo non fa riferimento solamente al denaro ricevuto da condo'mini e/o terzi, ma a tutto il denaro impiegato per conto del condominio, ergo anche quello che l'amministratore medesimo ha inteso anticipare.
E se per semplicita' d'azione quelle somme non transitano dal conto corrente: pur trattandosi di una irregolarita' , ove l'anticipazione emerga dal rendiconto, ad avviso di chi scrive la stessa andra' comunque rimborsata, figurando nello stato patrimoniale come un debito del condominio verso un proprio fornitore, in questo caso l'amministratore.
Sul tema della menzione delle anticipazioni nel rendiconto, al fine della dimostrazione della loro sussistenza per ottenerne la restituzione, e' utile soffermarsi su alcuni aspetti per sviluppare alcune precisazioni.
E' opinione diffusa in giurisprudenza che la semplice indicazione nel rendiconto condominiale tra entrate ed uscite non sia prova di un'anticipazione dell'amministratore. Giusto: in effetti quella differenza potrebbe essere frutto di fatture non pagate, ecc.
Eppure tale carenza del rendiconto, ad avviso di chi scrive, non pregiudica, quanto meno in sede di cognizione ordinaria, la possibilita' per l'amministratore di provare che quella differenza sia stata colmata per sue anticipazioni.
Anticipazioni che, in sede rendicontale, assumono l'insufficiente veste del conguaglio negativo in capo al condomino.
D'altra parte, se le spese sono state tutte pagate (salvo eventualmente in tutto o in parte il compenso dell'amministratore) e cio' puo' essere provato, come si possono spiegare i disavanzi se non come un debito verso l'amministratore del condominio?
Ad ogni buon conto il corretto e preciso modo di agire per evitare contestazioni e comunque per garantire un'amministrazione trasparente e' il seguente:
a) ove l'amministratore ritenga opportuno effettuare un'anticipazione in favore del condominio e' bene che faccia transitare la stessa dal conto corrente condominiale;
b) ove tale anticipazione non sia stata ripagata entro il termine della gestione, nella situazione patrimoniale da inserire nel rendiconto e' fondamentale che appaia tale debito, per anticipazione appunto, verso l'amministratore del condominio.