Chi decide di prendersi cura dei gatti randagi sul terrazzo di proprieta' esclusiva, deve provvedere alle necessarie vaccinazioni ed altre incombenze relative alla detenzione dei felini
Cosa sono le colonie feline? Il nostro legislatore ha previsto, sotto la spinta di associazioni ed enti privati e pubblici normative dirette a tutelare gli animali e disciplinare il rapporto di convivenza fra uomo e animali anche e soprattutto in condominio. Infatti, con la legge 281/91 ha definitivo con il termine colonia felina un gruppo pia'¹ o meno numeroso di gatti (ne bastano anche solo due) che vivono in un determinato e circoscritto territorio. Inoltre, i gatti randagi si considerano come esseri viventi titolari di diritti quali la 'vita' e la 'cura'. Questi diritti incontrano il limite della salute pubblica. L'art. 2 comma 9 della L. n. 281/ 1991, prevede che i gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto 'se gravemente malati o incurabili'.
Il problema delle colonie feline in condominio
Si possono accudire in condominio le colonie feline?
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A questa domanda ha risposto il Tribunale di Milano, che ha affrontato il caso della convivenza dei gatti randagi all'interno degli spazi comuni condominiali. In sede di motivazione il Giudice in merito al concreto utilizzo delle parti comuni il giudice afferma, rifacendosi ad un precedente giurisprudenziale (Cass. 5753 del 2007) che il relativo uso e' assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102, comma 1, c.c., in base al quale ciascun partecipante alla comunione puo' servirsi della cosa comune, sempre che non ne altera la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri comunisti. e' inoltre legittimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalita' particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione - purchè nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini - sia l'uso pia'¹ intenso della cosa, purchè non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno.
Attenzione a lasciare il cane in condizioni incompatibili con la sua natura
Pertanto nel caso in esame, il Tribunale di Milano, con sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 ha ritenuto ritiene che l'occupazione da parte di due condomini di uno spazio comune - mediante installazione di piccole costruzioni per gatti (rifugi) del tutto temporanei - non configura un abuso.
I gatti randagi attirati in condominio possono costituire una molestia.
Il caso. Nonostante la previsione legislativa, ed i precedenti giurisprudenziali citati, molti condo'mini possono obiettare e contestare il piacere di vedere gatti randagi che gironzolano negli spazi comuni e/o di proprieta' esclusiva. Infatti, il caso giunto all'esame del TAR Catania, prende le mosse da una denuncia effettuata da un condomino, il quale aveva effettuato un esposto mediante il quale aveva segnalato la presenza di una colonia di gatti randagi che sostava spesso sul terrazzo di proprieta' di un altro condo'mino, causando gravi inconvenienti igienico sanitari all'intero condominio.
Il Sindaco di Avola, facendo seguito all'esposto, imponeva al proprietario del terrazzo e della colonia felina:
Il destinatario del provvedimento amministrativo, decide di ricorrere al TAR sostenendo che non poteva ritenersi proprietario dei gatti ma che gli accudiva occasionalmente solo per puro spirito umanitario e senza averne un ritorno economico. Per tali ragioni non poteva essere dar seguito a quanto imposto dal Comune.
La decisione. Il Tar siciliano, sezione distaccata di Catania, con sentenza n. 3 del 12 gennaio 2016 respinge il ricorso, citando la Direttiva dell'Assessorato Regionale per la Sanita' Ispettorato Veterinario del 13/2/2007, in base alla quale: 'chiunque detenga un animale o abbia accettato di occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione, ed e' severamente vietato abbandonarlo e/o maltrattarlo'. Sulla base di questo principio di diritto, pertanto, il Tar confermava l'ordinanza emessa dal Comune di Avola.
La decisione. Il Tar siciliano, sezione distaccata di Catania, con sentenza n. 3 del 12 gennaio 2016 respinge il ricorso, citando la Direttiva dell'Assessorato Regionale per la Sanita' Ispettorato Veterinario del 13/2/2007, in base alla quale: 'chiunque detenga un animale o abbia accettato di occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione, ed e' severamente vietato abbandonarlo e/o maltrattarlo'. Sulla base di questo principio di diritto, pertanto, il Tar confermava l'ordinanza emessa dal Comune di Avola.
In buona sostanza: chi decide di accudire degli animali randagi (gatti/cani) anche in modo non occasionale dovra' assumere l'onere della custodia, sara' ritenuto responsabile della loro salute, dovra' provvedere alle vaccinazioni obbligatorie per legge, dovra' evitare disagi ai condo'mini determinati dalla presenza della colonia felina.
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