Le agevolazioni previste dal bonus prima casa consentono di acquistare un immobile adibito ad abitazione principale usufruendo: di una riduzione dell'Iva (dal 21% al 4%), dell'imposta di registro al 2%, del credito d'imposta e di detrazioni Irpef del 19% (per acquisti da agenzie immobiliari).
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Tali agevolazioni si applicano per gli acquisti effettuati da privati, da imprese, e per acquisti su successioni e donazioni.
Al fine di poter accedere alle agevolazioni, il beneficiario devono rispettare taluni requisiti:
Si ricorda che le agevolazioni non possono essere erogate per le case di lusso, rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
=> Risoluzione 13/E del 2017 sul mantenimento dei benefici prima casa
E' possibile godere dei benefici fiscali anche quando l'acquisto della proprieta' della prima casa avvenga per usucapione?
La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con sentenza del 14 gennaio 2016 n. 71/21, ha sostenuto che “le agevolazioni tributarie previste per l'acquisto della prima casa trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il trasfe
=> Risoluzione 13/E del 2017 sul mantenimento dei benefici prima casa
E' possibile godere dei benefici fiscali anche quando l'acquisto della proprieta' della prima casa avvenga per usucapione?
La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con sentenza del 14 gennaio 2016 n. 71/21, ha sostenuto che “le agevolazioni tributarie previste per l'acquisto della prima casa trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprieta' dell'immobile avvenga per usucapione e che, ai fini del godimento di tali benefici, e' necessario che la richiesta sia effettuata prima della registrazione della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.”.
Il caso. Un contribuente si vedeva negare dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma i benefici fiscali previsti per la “prima casa” in quanto, avendone acquisito la proprieta' per usucapione, aveva omesso di richiedere l'applicazione di tali benefici al momento della introduzione del giudizio.Avverso la sentenza della CTP il contribuente proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio.
La posizione della giurisprudenza di legittimita' . La CTR, ai fini della risoluzione del caso, si e' avvalsa di quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimita' in argomento.
In particolare, la Cassazione Civile, con sentenza n. 2261 del 3 febbraio 2014,ha affermato che «In tema di agevolazioni tributarie, ed ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, le manifestazioni di volonta' prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., prima della registrazione di quest'ultima, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprieta' del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall'art. 77 del d.P.R. predetto, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento della imposizione non e' perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneita' di quest'ultima».
La soluzione. La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha statuito che, in ordine alla sentenza attributiva della proprieta' di un immobile per usucapione, i benefici prima casa competono ove la richiesta di goderne sia stata tempestivamente proposta nella domanda di registrazione indipendentemente dal fatto che di essi si faccia menzione nella sentenza che trasferisce il bene.Nel caso in analisi, infatti, il contribuente aveva correttamente fatto richiesta di godere dei benefici “prima casa” proponendoli all'interno della domanda di registrazione della sentenza.
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