Il Tribunale di Padova aderisce all'orientamento di legittimita' che consente il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato pur in presenza di un espresso divieto contenuto nel regolamento di condominio.
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La vicenda. Viene impugnata da una societa' condomina la delibera, adottata nel febbraio del 2015, che aveva autorizzato il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato – distacco perfezionatosi gia' nell'ottobre del 2014 - delle unita' appartenenti a un'altra societa' condomina.
In particolare, l'attrice rileva che la delibera aveva mutato i criteri di riparto delle spese comuni senza l'unanimita' della compagine condominiale e con un voto addirittura inferiore alla meta' del valore dell'edificio; che la delibera faceva illegittimamente retroagire gli effetti del distacco ad un momento antecedente l'autorizzazione medesima; che il distacco era stato realizzato in palese violazione del divieto previsto dal regolamento condominiale, che prevedeva un'eccezione solamente per i negozi.
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Si costituisce il condominio contestando le pretese attoree, e interviene pure nel giudizio la societa' condomina che aveva effettuato il distacco rilevando che l'operazione si era necessariaa causa dell'irregolare/mancata erogazione del servizio di riscaldamento.
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La sentenza. Il Tribunale di Padova rigetta le domande attoree (Trib. Padova n. 17.1.2017).
Il Giudice prende le mosse dal riformato art. 1118, comma 4 c.c. - che, com'e' noto, consente a ogni condomino il diritto unilaterale a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento condominiale a condizione che lo stesso dimostri di non causare alcun aggravio di spesa per gli altri condomini nè squilibri termici pregiudizievoli per l'erogazione del servizio – ritenendo che la prova fosse stata raggiunta dall'intervenuta mediante un'esaustiva perizia tecnica e che “l'assemblea pertanto non avrebbe potuto negare l'autorizzazione al distacco (a meno che con una contro-perizia non si contestasse l'esistenza dei suddetti presupposti fornendo evidenza dell'erroneita' della perizia del condominio), cio' a pena di nullita' della delibera” (Cass. Civ. n. 5331/2012).
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Ne consegueche “la delibera impugnata, non gia' deliberativa di diversa ripartizione, ma integrante una presa d'atto dell'esercizio del diritto del condomino, non richiedesse le maggioranze qualificate invocate dall'attrice e debba pertanto considerarsi legittimamente assunta a maggioranza semplice”.
Per quanto concerne, invece, la lamentata contrarieta' del distacco rispetto al divieto previsto nel regolamento condominiale, il Giudice patavino aderiscea un orientamento di legittimita' secondo cui “il regolamento di condominio, pur se contrattuale, non puo' menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge che tuteli interessi pubblici superiori, principio che sancisce la prevalenza del diritto del condomino di rinunziare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, in ottemperanza all'art. 1118, comma 4 c.c., sulle contrarie disposizioni contenute nel regolamento condominiale” (Cass. Civ. n. 19893/2011; ma si veda anche Trib. Torino ord. n. 20.2.2014).
A tale proposito va, tuttavia, dato conto anche dell'opposto orientamento, che ritiene al contrario ammissibile il distacco solamente “nel caso in cui il regolamento di condominio di natura contrattuale non lo vieti esplicitamente (Nella spese la corte ha affermato che il regolamento condominiale, anche se contrattuale, mentre non puo' consentire la rinuncio all'uso dell'impianto centralizzato con esonero delle spese, puo', invece, prevedere il divieto dal distacco non essendo detto divieto in contrasto con la disciplina dell'uso della cosa comune” (Cass. Civ. n. 6923/2001; ma si veda anche Trib. Napoli n. 20.1.2010).
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Dal momento, infatti, che l'art. 1118 c.c. non rientra tra le norme di funzionamento del condominio che l'art. 1138 c.c. considera inderogabili, e' ben possibile che la compagine decida di deliberare il divieto assoluto di distacco per i partecipanti al condominio.
E' pure vero che, nel caso di specie, il regolamento consentiva il distacco limitatamente ai negozi “in virta'¹ della loro destinazione commerciale e dalle esigenze particolari di riscaldamento che li contraddistinguono in quanto luoghi aperti al pubblico”:dal momentoche le unita' della societa' intervenuta erano destinate a una scuola professionale, il Giudice ha motivato la propria decisione rilevando chel'attivita' esercitata potesse essere equiparata ad un luogo aperto al pubblico con destinazione commerciale.
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