Ai sensi dell'art. 1118, co. 4, c.c., cosa'¬ come riformato dalla L. 220/2012, il condomino ha diritto di rinunciare all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento centralizzato,se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto, nonchè quelle relative per la sua conservazione e messa a norma.
Parafrasando il dettato normativo, il condomino sara' quindi tenuto a sostenere tali spese, poichè l'impianto centralizzato costituisce comunque un accessorio di proprieta' comune (di cui rimane comproprietario) ed il condomino che ha effettuato il distacco, potrebbe, in futuro, decidere di riallacciarne nuovamente la propria abitazione.
Se questi sono i criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, il legislatore, con l'art. 1123, co. 1, c.c. ,ne consente comunquela deroga convenzionale, non ponendo alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo unaccordo che ripartisce le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale .
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Questi i fatti di causa. Due condomine propongo appello contro una decisione della Corte d'Appello di Roma, confermata la decisione del Giudice di prime cure del Tribunale capitolino, inerente una deliberazione condominiale che aveva imposto ad entrambe di contribuire, nella misura del 50%, alle spese di gestione dell'impianto di riscaldamento centralizzato,nonostante le stesse se ne fossero distaccate anni addietro.
Decisivo, secondo la Corte, ai fini della decisione in tal senso, e' stata la presenza all'interno del regolamento condominiale dell'art. 11.
Testualmente, tale articolo dispone che: 'la rinuncia al servizio di riscaldamento centralizzato puo' essere ammessa purchè per un'intera stagione e con le opportuna garanzia ed importa l'obbligo di pagare la meta' del contributo che il rinunciante avrebbe dovuto pagare se avesse usufruito del servizio'.
Il motivo di impugnazione delle ricorrenti, si basa sulla errata interpretazione della norma condominiale in oggetto da parte della Corte di Appello di Roma, rea di non aver ritenuto che il tenore letterale di tale norma convenzionale indicasse la rinuncia temporanea al riscaldamento, e non il distacco definitivo.
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La Corte di Cassazione (ordinanza n°12580 del 18 maggio 2017) nel rigettare il ricorso, ribadisce la possibilita' del regolamento condominiale di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, attesa l'insindacabilita' nel merito delle norme contenute nel regolamento condominiale, salvo violazione delle stesse dei canoni di ermeneutica o vizi logici, cosa'¬ come confermato dall'orientamento costante della Corte .
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Circa il motivo di doglianza di parte attrice, la Corte, dopo aver motivato il rigetto affermando che non esiste alcuna ontologica temporaneita' della 'rinuncia' al riscaldamento, quale concetto da contrapporre al definitivo 'distacco', ha ritenutodel tutto legittima la possibilita' del regolamento condominiale di porre a carico del condomino che non fruisce pia'¹ del servizio, di concorrere comunque al pagamento delle spese.
Coerente risulta quindi essere l'interpretazione data dalla Corte d'Appello di Roma, circa la possibilita' dell'art. 11 del regolamento condominiale di prevedere, anche il caso di rinuncia al servizio di riscaldamento centrale (purchè per una intera stagione), di essere obbligati a pagare la meta' del contributo.
Infatti e' oramai costante l'orientamento giurisprudenziale in materia, circa la possibilita' da parte del regolamento condominiale di poter derogare ai criteri di ripartizione delle spese cosa'¬ come stabiliti dall'art. 1118, co. 4, c.c..
Tale assunto lo si evince dal combinato disposto degli art. 1123 c.c. (analizzato ad inizio articolo) e gli artt. 1139 c.c. e 72 delle disposizioni di attuazione c.c., quest'ultimi riportanti tassativamente i casi in cui l'assemblea e relativi regolamenti condominiali non possono derogare alle disposizioni codicistiche in materia, elenco nel quale non compare la previsione di cui art. 1118, co. 4, c.c..
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=> Distacco dell'impianto di riscaldamento centralizzato e squilibri termici
Art. 1123, co. 1, c.c.: 'Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edifici, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salvo diversa convenzione'.
Le regole stabilite dal codice civile in materia di ripartizione delle spese condominiali possono essere modificate dall'assemblea. La deroga e' valida se contenuta nel regolamento condominiale di tipo contrattuale, ossia approvato all'unanimita' . Sul punto, vedasi Cass. n. 5814 del 23 marzo 2016; Cass. n. 28679 del 23 dicembre 2011.
[3] Conforme: Cass. n. 17893 del 31 luglio 2009.