Fatto. La proprietaria di un locale interrato sito in condominio citava in giudizio il suddetto condominio chiedendo l'annullamento della delibera dell'assemblea condominiale, deducendo a sostegno della domanda di non aver ricevuto la comunicazione dell'avviso di convocazione e che la delibera impugnata era stata assunta in difetto del quorum richiesto dall'art. 1136, comma 1, c.c., avendo alla riunione partecipato solo due condomini su cinque.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, riteneva irrilevanti i vizi contestati, in quanto l'art. 3 del regolamento condominiale attribuisce il diritto di voto in assemblea ai soli proprietari di ciascun piano, sicchè la condomina che ha impugnato la delibera, essendo proprietaria del solo locale seminterrato destinato a cantina, sarebbe priva del diritto di partecipare alle assemblee condominiali.
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di annullamento della delibera condominiale, ritenendo le difese del condominio prive di consistenza giuridica.
=> Art. 72 disp. att. c.c.
Il diritto di voto in assemblea. Secondo il giudice romano, la citata norma regolamentare si limita ad affermate che “la proprieta' di ciascun piano da' diritto ad un voto”.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Condominio, tale disposizione non autorizza affatto a ritenere che i proprietari delle sole cantine siano esclusi dal diritto di partecipare alle assemblee del condominio.
Conseguenza questa – sottolinea il Tribunale – che potrebbe discendere solo nel caso in cui gli stessi proprietari fossero altresa'¬ esclusi dalla contitolarita' di tutti i beni comuni.