Anche al condominio c.d. “minimo” si applica il criterio della doppia maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., con possibilita' di ricorrere all'autorita' giudiziaria in caso di mancata formazione della volonta' , nè vale ad aggirare tale meccanismo la scissione del diritto dominicale in nuda proprieta' e usufrutto.
In buona sostanza un condominio minimo cerca di bypassare la doppia maggioranza ex art. 1136 c.c. donando la nuda proprieta' dell'immobile a pia'¹ soggetti e riservando per sè l'usufrutto. Il 'trucco' riesce solo a meta' !
=> Costituzione di un condominio minimo
La vicenda. Con un unico atto di citazione il partecipante a un condominio c.d. “minimo” - ossia composto da due soli proprietari - impugna due delibere adottate a breve distanza di tempo, la prima delle quali confermava l'amministratore nella persona dell'altro condominoe lo autorizzava a resistere in un giudizio pendentetramite la nomina di un legale; la seconda addossava al solo condominoattore alcune spese di ordinaria amministrazione del fabbricato.
In particolare, quanto alla prima delibera il condomino attore contesta il mancato rispetto della doppia maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., ossia per numero dei condomini e degli intervenuti in assemblea e per valore delle rispettive carature millesimali; con riferimento alla seconda - premesso che l'altro condomino aveva nel frattempo donato la nuda proprieta' dell'immobile alle figlie, trattenendo per sè l'usufrutto - il fatto che le spese di amministrazione fossero state imputate al condomino attore propriograzie al voto favorevole delle figlie, e cio' pur non vertendo la decisione in tema di innovazioni, ricostruzioni e/o manutenzione straordinaria.
=> I due comproprietari devono partecipare all'assemblea e decidere insieme.
Il Condominio si costituisce affermandoche l'altro condomino non era, in realta' , mai stato nominato amministratore, avendo operato in regime di prorogatio imperii; eccependo la cessata la materia del contendere in ragione di una successiva delibera mai impugnata dal condomino attore; rilevando la sopravvenuta mancanza di legittimazione attiva in quanto, nelle more del procedimento, l'attore aveva venduto le proprie unita' immobiliari perdendo in tal modo la qualifica di condomino.