Finalita' dell'anagrafe condominiale. Come sappiamo,il registro di anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.) e' uno dei quattro registri (insieme a quello dei verbali, di contabilita' e di nomina e revoca) che l'amministratore deve curare e mettere a disposizione dei condomini per la libera consultazione.
Si tratta, nello specifico, di una sorta di “carta di identita' ” del fabbricato, contenente le notizie anagrafiche e patrimoniali essenziali utili per identificare tutti i partecipanti al condominio.
E' possibile quindi consultare l'anagrafe condominiale per conoscere le generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
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Il precedente provvedimento del Garante della privacy n. 106 del 19.2.2015. Sul punto, l'Autorita' per la protezione dei dati personali ha osservato che, in base alla disciplina sulla privacy, l'amministratore puo' trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' da perseguire.
Puo', pertanto, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalita' comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio.
Puo' chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune.
Non puo' invece chiedere, perchè risulterebbe eccedente, copia di altra documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati.
Si tratta di una puntualizzazione importante che da' , all'evidenza, un'inequivocabile indicazione tanto agli amministratori, su come formare il registro in questione, quanto ai condo'mini, su come rispondere nel caso ricevano, ai fini dell'anagrafe condominiale, una richiesta di copia dell'atto di acquisto del loro immobile.
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La nuova indicazione: Newsletter del Garante del 30/10/2017. In argomento, il Garante della privacy dopo aver consultato anche il Consiglio Nazionale del Notariato, in merito ad un quesito proposto da un cittadino, ha precisato che “il condomino puo' dare notizia all'amministratore di condominio dell'avvenuto trasferimento di un diritto, come nel caso della compravendita di un'unita' immobiliare, oltre che tramite la trasmissione della copia autentica dell'atto di cessione, anche mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, purchè essa risulti provvista di tutte le indicazioni utili all'amministratore ai fini della tenuta del registro dell'anagrafe condominiale”. Quindi secondo il Garante la modalita' in questione - che puo' dunque considerarsi equipollente in termini di autenticita' e certezza a quella prevista dal legislatore - rappresenta infatti una valida alternativa alla trasmissione della copia autentica dell'atto che determina il trasferimento da parte dell'interessato: e' sufficiente la dichiarazione del notaio.
In conclusione, con l'indicazione in esame, e' stata fornita in tal modo un'interpretazione in ordine alla corretta applicazione delle norme introdotte dalla Riforma del Condominio.