Alcune associazioni hanno richiesto chiarimenti ai Ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, al fine di acquisire un'interpretazione autentica della norma.
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Nei meandri del codice civile si aggira un “oggetto misterioso” e' l'anagrafe condo'mini. Di quali dati esso si componga e quali informazioni sia da esso possibile trarre suscita ancora diversi interrogativi tra gli addetti ai lavori.
Se a cio' aggiungiamo le difficolta' interpretativa discendenti dalle ultime modifiche o integrazioni apportata alla disposizione normativa che lo contempla il “piatto e' servito”(per inciso, articolo 1130, comma 1,codice civile nr 6 , cosa'¬ recita: “L'amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza “delle parti comuni dell'edificio”)
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Ora, l'ultima modifica intervenuta sul tema e' quella apporta dal decreto Legge 145/13, convertito nella Legge 9/14, il quale ha introdotto l'obbligo dell'amministratore di curare l'inserimento nel registro anagrafico di “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio”.In particolare, l'articolo 1 comma 9 del predetto decreto legge del 23 dicembre 2013 nr 145 ha integrato la riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, disponendo che all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, dopo le parole: «nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio».
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A riflettere sulla novella, proiettandone il rilievo sotto il profilo dell'azione responsabile dell'amministratore, vi hanno pensato insigni giuristi in un convegno tenutosi in Roma e indetto dai Presidenti del coordinamento unitario dei proprietari immobiliari, tutti facenti capo all'ANACI e all'UNAI.
Il Registro dell'Anagrafe condominiale e', in effetti, uno dei documenti obbligatori che devono essere tenuti in regola dall'amministratore pena la sua revoca, costituendo la mancata o non corretta tenuta una “grave irregolarita' ” (cfr, in punto, articolo 1129, comma 12, nr 7 C.c.).
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L'esito dei lavori ha portato a redigere una sorta di richiesta di chiarimenti da rivolgere ai Ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, al fine di acquisire un'interpretazione autentica della norma. L'obiettivo e' estrapolare dalla circolare gli accorgimenti occorrenti onde per definire il quadro dei doveri imposti sul merito in capo l'amministratore di condomino degli edifici.