L'anziano signore e la giovane donna si trovavano sui balconi delle rispettive abitazioni. I reiterati messaggi di amore, provocano paura e ansia nella donna. La Cassazione lo condanna per stalking.
Al cuor non si comanda. L'amore non ha età. Anche quando si è raggiunta l'età di 71 anni ci si può innamorare della vicina di casa? Certo: ma in che modo? I giudici della Corte di Cassazione si sono trovati a risolvere questa situazione: un anziano signore, si scopre latin lover. L'approccio nei confronti della giovane signora è inizialmente molto soft ma, con il passare del tempo, si fa sempre più pressante. Inizialmente l'uomo si limitava a dei gesti e frasi romantiche.
Successivamente gli approcci sono diventati non solo più frequenti, ma anche più “pesanti”. Insomma si è passati da semplici frasi - “tu mi piaci”, “ti amo”- a gesti inequivocabili, tra cui il più grave si è verificato quando l'uomo, «seduto nella cucina della propria casa, spostata la tenda, si toccava le parti intime», col chiaro intento mostrarsi dalla vicina di casa, che si trovava sul balcone.
Le ripetute molestie subite, avevano fatto scaturire nei confronti della signora, uno stato d'ansia di tanto da dover modificare le proprie abitudini di vita. Infatti, la signora è stata costretta ad uscire di casa sempre accompagnata, o dal marito o dalle amiche, anche per lo svolgimento di normali attività quotidiane.
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Per i giudici non ci sono dubbi. Per i comportamenti tenuti dall'anziano signore non ci sono dubbi, per i giudici ci sono tutti gli estremi per condannarlo. Trattasi, nel caso di specie, di stalking visto che la vittima sentitasi perseguitata, decide, per ragioni di sicurezza, di uscire solo accompagnata, o dal marito o dalle amiche. Il comportamento posto in essere non è un semplice corteggiamento perché l'uomo aveva continuato a molestare la vittima, nonostante gli invitati, anche da parte della figlia della vittima, a desistere dalla condotta aggressiva nei confronti della donna.
La Cassazione, conferma quanto già disposto sia il Tribunale che la Corte territoriale, che hanno ritenuto provata la sussistenza dell'evento del reato contestato previsto dall'art. 612 bis cod. pen., introdotto dalla L. n. 11 del 23/02/2009, in quanto nel caso di specie sussistono tutti gli elementi caratterizzanti dello stalking sono quindi la reiterazione delle azioni criminose (una sola minaccia, anche se provoca “l'effetto sperato”, non costituisce “atti persecutori” e non a caso il nome stesso del reato in questione è declinato al plurale…) e la loro incidenza negativa nella vita delle persone che ne sono vittima: il Legislatore ha voluto così tutelare quei soggetti che, subendo continue vessazioni, sono costrette a modificare la loro stessa vita che altrimenti diviene insopportabile.
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