L'A.L.A.C. ha diffuso un comunicato stampa con il quale sottolinea che l'obbligatorietà di un corso di formazione iniziale per svolgere l'attività di amministratore di condominio vale per tutti, compresi i dottori commercialisti iscritti all'albo e gli esperti contabili.
Obbligatorietà della formazione. Da un comunicato stampa diffuso dall'Associazione Liberi Amministratori Condominiali (A.L.A.C.) si apprende che, dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini, alcuni Odini di Commercialisti stanno diffondendo, tra i propri iscritti, la falsa notizia che è consentito anche ai dottori commercialisti nonché agli esperti contabili svolgere l'attività di amministratore di condominio, senza aver seguito il corso di formazione iniziale.
Infatti, il corso di formazione iniziale per amministratori condominiali, di almeno 72 ore, è obbligatorio anche per i dottori commercialisti iscritti all'albo, dal momento che il testo di legge vigente non riporta alcun tipo di esenzione per questa categoria di professionisti.
I casi di esenzione. Il comunicato precisa che l'art. 71 bis disp. att. c.c., con il quale è stata introdotta l'obbligatorietà di formazione esterna, contempla esclusivamente due casi di esenzione dall'obbligo di frequenza del corso iniziale. Il primo si verifica quando l'amministratore di condominio viene nominato tra i condomini dello stabile. Il secondo caso di esenzione è possibile per coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della disposizione che prescrive l'obbligo. Tuttavia, anche per costoro resta valido l'obbligo di formazione periodica.
Di conseguenza, si comprende che un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore è obbligatorio per tutti, compresi professionisti iscritti in albi, per poter assumere incarichi professionali. Ovviamente, il dettato normativo non considera sufficiente la sola formazione periodica di 15 ore.
La precisazione dei commercialisti e dei contabili. A scanso di equivoci, anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha evidenziato quanto già dettato dal testo normativo mediante la diffusione di un comunicato a firma del Direttore Generale, la dottoressa Francesca Maione. Il comunicato chiarisce definitivamente che gli iscritti all'Albo che assumono l'incarico di amministratore sono tenuti allo svolgimento della formazione iniziale e periodica, che non è invece richiesta solo nei due casi menzionati.
Attenti alle nomine viziate. Il comunicato si chiude con un monito: 'In conclusione, essendo nostra premura tutelare e garantire equità per tutti i nostri associati presenti e futuri che agiscono nella legalità, vogliamo mettere in guardia tutti i dottori commercialisti che volessero intraprendere la professione di amministratore condominiale nell'assoluta buona fede, poiché, per le ragioni esposte, una nomina in mancanza del requisito di formazione iniziale risulterebbe viziata per mancanza dei requisiti ex art. 71bis disp. att. c.c.'.
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