In tema di indagini finanziarie opera anche per gli amministratori di condominio l'inversione dell'onere probatorio prevista per gli altri professionisti: sono considerati compensi non dichiarati i versamenti che non sono “analiticamente” giustificati.
Lo ha stabilito la LXVII Sezione della C.T.R. di Brescia, con sentenza n. 3420 del 20 luglio 2015, che ha rigettato l'appello di un amministratore di condominio avverso la sentenza del giudice di prime cure (Commissione Tributaria Provinciale Brescia n. 1038/1/14).
Questa la vicenda. Un amministratore di condominio del bresciano ricorreva nei confronti della competente Agenzia delle Entrate dopo esser stato raggiunto da un avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2008, con cui gli si contestavano maggiori compensi ai fini della determinazione dell'irpef e delle addizionali, a cui si aggiungevano, ovviamente, sanzioni ed interessi. L'amministratore impugnava innanzi alla Commissione Provinciale di Brescia l'atto, contestando che tutti i movimenti sui propri conti correnti (utilizzati per i condominii che amministrava) erano in qualche modo giustificati 'nella' propria contabilità, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio finanziario.
La Commissione Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso affermando che la presunzione stabilita per i professionisti dall'art 32 D.P.R. n. 600/ 1973 valesse, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/14, soltanto per i versamenti effettuati sui conti correnti (e non anche per i prelevamenti) relativamente ai quali l'amministratore non aveva fornito all'Ufficio una “analitica” riconciliazione con la contabilità.
La Commissione, quindi, in accoglimento parziale del ricorso, riduceva la pretesa erariale corrispondentemente ai i “prelevamenti non giustificati” dall'amministratore che, non appagato del risultato “portato a casa”, ricorreva comunque alla Commissione Regionale che confermava, invece, la sentenza di primo grado ricordando un principio peraltro già espresso dai Giudici di legittimità: per vincere le presunzioni che operano nell'ambito degli accertamenti eseguiti mediante indagini finanziarie non basta un generico richiamo alla propria contabilità professionale per giustificare i versamenti sui propri conti correnti, ma è necessario che ci sia una “analitica riconciliazione tra singolo movimento bancario, pezza giustificativa dell'entrata, e sua annotazione nei libri contabili”.
Come a dire: per ogni versamento sul conto corrente l'amministratore sottoposto a verifica deve provare, con documentazione specifica e idonea, che ciascuno di esso è relativo all'attività esercitata e per ciascuno se ne è tenuto conto ai fini della dichiarazione.
Amministratori di condominio annotate a futura memoria le causali di tutti i versamenti eseguiti sui vostri conti e soprattutto conservate le “pezze giustificative”.
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