In materia di agevolazioni, il legislatore garantisce da tempo una corsia preferenziale a favore dei condomini. Se da una parte viene riconosciuto un beneficio maggiorato sui lavori svolti su parti comuni condominiali, dall'altra aumentano le responsabilita' degli amministratori di condominio in caso di perdita dell'incentivo.
Con legge n. 205 del 27.12.2017 il legislatore ha confermato le agevolazioni potenziate sui lavori di recupero edilizio / risparmio energetico sulle parti comuni condominiali, introducendo due nuove fattispecie applicabili a decorrere dallo scorso 01.01.2018.
Ci si riferisce, in particolare, agli interventi di risparmio energetico con riduzione del rischio sismico (incentivati fino all'85% delle spese con un massimale di 136.000 euro per unita' abitativa) ed al 'bonus verde' (detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde, nel limite di 5.000 euro per ogni unita' abitativa), che vanno ad arricchire ulteriormente il complesso delle agevolazioni riconosciute nei precedenti anni.
Ma cosa succede nel caso in cui le agevolazioni vadano perse? Qualora l'amministratore condominiale ometta gli adempimenti previsti per la fruizione degli incentivi, a quale responsabilita' e' chiamato a rispondere?
=> Errato invio detrazione IRPEF. Cosa succede nei confronti dell'amministratore di
=> Errato invio detrazione IRPEF. Cosa succede nei confronti dell'amministratore di condominio?
Stando a quanto previsto dalla riforma del condominio (legge n. 220 del 11.12.2012, in vigore dallo scorso 17.06.2013), per effetto delle nuove competenze attribuite, gli amministratori non possono esimersi dall'esecuzione degli adempimenti fiscali, compresi quelli riferiti alle agevolazioni in commento.
=> => Errato invio detrazione IRPEF. Cosa succede nei confronti dell'amministratore di condominio?
L'orientamento della Cassazione. In occasione della sentenza n. 22343 del 26.09.2017, resa sulla base della precedente sentenza n. 11548 del 14.05.2013, la Cassazione ha stabilito che il professionista risponde della mancata fruizione dell'agevolazione fiscale se il contribuente riesce a provare che il danno non si sarebbe prodotto nel caso di corretto adempimento.
Al di la' del felice esito dello specifico caso esaminato dalla Cassazione (e' stata infatti esclusa la responsabilita' del professionista per mancata prova del danno), la decisione del Giudice di Legittimita' conferma, in via generale, la responsabilita' del professionista per gli inadempimenti fiscali che comportano il disconoscimento o la mancata fruizione delle agevolazioni.
Si propongono di seguito alcune riflessioni circa gli effetti di tale pronuncia rispetto alla disciplina attualmente in vigore.
Il 'danno fiscale' che puo' essere risarcito.Si deve innanzitutto precisare che l'eccezione che ha escluso il risarcimento del danno e' puramente processuale. Si puo' affermare che, di regola, il professionista risponde dei danni da mancato riconoscimento dell'agevolazione fiscaleogniqualvolta che il contribuente riesca a dimostrare la spettanza dell'agevolazione ed il danno da inadempimento.
Con riferimento alla concreta fruibilita' dell'agevolazione ed alle modifiche intervenute nel corso degli ultimi anni, si rappresenta quanto segue:
Al contrario, i soggetti capienti possono agevolmente dimostrare il danno da inadempimento;
per effetto della nuova disciplina in materia di cessione del credito d'imposta, a decorrere dal 01.01.2016 la responsabilita' per danno da mancato riconoscimento potrebbe riguardare anche i soggetti incapienti.Per effetto delle innovazioni le
Per effetto delle innovazioni legislative, il beneficio fiscale potrebbe essere rappresentato dalla possibilita' di cedere il credito d'imposta equivalente alla detrazione spettante .
A differenza di quanto previsto nei precedenti anni, quindi, si potrebbe rilevare un danno da mancato riconoscimento dell'agevolazione anche nei confronti dei soggetti incapienti;
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A differenza di quanto previsto nei precedenti anni, quindi, si potrebbe rilevare un danno da mancato riconoscimento dell'agevolazione anche nei confronti dei soggetti incapienti;
Nuove comunicazioni ENEA. Si segnala che a decorrere dal 01.01.2018 viene prevista una nuova comunicazione all'ENEA degli interventi relativi al bonus recupero edilizio, misure antisismiche e arredi sulla falsariga di quanto previsto in materia di risparmio energetico.
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Un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovra' specificare la natura e le modalita' della comunicazione, nonchè gli eventuali effetti preclusivi sulla fruizione dell'agevolazione.
Specificando che ad oggi il nuovo adempimento non e' ancora operativo, per gli interventi effettuati nell'annualita' in corsosi dovra' prestare particolare attenzione alle istruzioni che verranno fornite rispetto alla nuova comunicazione ENEA.
=> Che cosa accade se l'assemblea deliberando lavori di ristrutturazione, non decide nulla in merito alle agevolazioni fiscali?
Precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione. Con legge di Bilancio 2018 e' stato specificato l'ambito di applicazione delle agevolazioni sugli immobili. Per effetto di quanto previsto dalla legge n. 205/2017, devono considerarsi ammessi al beneficio oltre agli Istituti Autonomi Case Popolari (di seguito IACP):