Corsi di formazione iniziale e periodica per amministratori condominiali, come scegliere il corso giusto, ossia quali informazioni devono essere date per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 140 del 2014?
A seguito delle sempre più numerose richieste che ci sono giunte in merito, vale la pena evidenziare gli aspetti fondamentali che devono essere comunicati per evitare d'incappare in scelte sbagliate. Al riguardo è bene ricordare che per quanto le norme non prevedano uno specifico sistema di controlli degli erogatori dei corsi, frequentarne uno – di formazione iniziale o di aggiornamento – che non risponda alle prescrizioni ministeriali vuol dire non essere nelle condizioni di poter assumere validamente incarichi di amministrazione condominiale.
Chi organizza corsi di formazione iniziale e di aggiornamento, quindi, è bene che comunichi a chi intende iscriversi:
a) nominativo del responsabile scientifico e dei formatori;
b) programma dettagliato del corso ivi compresa la durata (mimino 72 ore per i corsi di formazione iniziale e 15 ore per quelli di aggiornamento), modalità di svolgimento e sede dell'esame finale;
c) estremi della comunicazione di inizio del corso inviata al ministero della giustizia al più tardi nella data di inizio del medesimo o quanto meno attestazione di tale adempimento;
d) curriculum vitae, quanto meno del responsabile scientifico.
Sebbene non esistano obblighi in tal senso – l'organizzatore, infatti, può dirsi in regola con gli adempimenti previsti dalla legge semplicemente con la dichiarazione di conformità del corso al d.m. n. 140/14 – evidenti ragioni di trasparenza nell'offerta di questo genere di servizio fanno concludere per l'opportunità della comunicazione di queste informazioni; comunicazione che, a nostro avviso, dev'essere già presente nelle pubblicità degli stessi corsi o sui siti degli organizzatori e non esibita su richiesta individuale. Invitiamo a diffidare dalle offerte poco chiare e soprattutto da quelle organizzazioni che promettono maggiori dettagli solamente ad iscrizione avvenuta.
Al termine del corso, se superato con profitto, dev'essere rilasciata attestazione dall'ente erogatore dei corsi. Ricordiamo che – eccezion fatta per i corsi erogati da associazioni in favore dei propri associati – per ogni altro corso – ivi compreso il corso erogato da un'associazione a favore di terzi – è necessario il rilascio di fattura; ricordiamo che per i professionisti queste spese sono deducibili nella misura del 50%.
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Alessandro Gallucci per aduc.it