Le norme. La Legge 220/2012, cosiddetta di riforma del condominio, ha introdotto, elencandoli all'art. 71 bis disp. att. cod. civ., i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attivita' di amministratore. Si tratta di sette requisiti, suddivisibili in due gruppi.
Nel primo gruppo (lett. a, b, c, d, e) figurano i requisiti di onorabilita' : godimento dei diritti civili, assenza di condanne, assenza di sottoposizione a misure preventive, assenza di interdizione od inabilitazione, non iscrizione nell'elenco dei protesti cambiari.
Nel secondo gruppo (lett. f, g) vengono ricompresi i requisiti di professionalita' : conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, svolgimento di attivita' di formazione iniziale (non necessaria per chi abbia svolto l'attivita' di amministratore condominiale nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della Riforma), svolgimento di attivita' di formazione periodica.
=> Millantare di essere iscritto ad una associazione di amministratori di condominio, senza che sia vero, e' reato.
Il D.M. 13 agosto 2014, n. 140 ha ulteriormente specificato l'obbligo formativo di cui sopra.
Nel determinare i criteri e le modalita' per la formazione degli amministratori di condominio, il Provvedimento all'art. 5, rubricato 'Svolgimento e contenuti dell'attivita' di formazione e di aggiornamento.', prevede che: l'attivita' di formazione iniziale consista in un corso di almeno 72 ore; l'attivita' di formazione periodica abbia cadenza annuale e consista in un corso di almeno 15 ore.
Il Decreto e' entrato in vigore il 9 ottobre 2014, senza previsione di un intervallo di tempo precedente alla sua operativita' entro il quale regolarizzare la propria posizione formativa; ne deriva che l'anno formativo ha inizio nel giorno di entrata in vigore del Provvedimento; va dal 9 ottobre di ogni anno all'8 ottobre dell'anno successivo.