La vicenda. La presente controversia ha ad oggetto l'impugnativa di una delibera condominiale. Il condomino censurava, tra i vari motivi, anche il punto relativo al compenso.
In primo grado, il Tribunale di Pescara dichiarava la nullita' totale della deliberazione limitatamente al punto n. 6, relativo al compenso previsto in favore dell'amministratore per il rilascio di copia di atti della gestione condominiale, rigettando le restanti domande.
In secondo grado, il condomino appellava in via principale la pronuncia di primo grado, in particolare, alla mancata dichiarazione di invalidita' della deliberazione impugnata circa gli altri punti di contestazione.
La Corte di Appello rigettava l'impugnazione principale, mentre accoglieva l'appello incidentale del Condominio relativo al compenso spettante all'amministratore per il rilascio di copia di atti della gestione condominiale.
Per tali motivi, il condomino ha proposto ricorso in cassazione per due motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. (omissione della corte d'appello sulla censura in merito al compenso dell'amministratore); violazione art. 1713 c.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la legge consenta di limitare il diritto del condominio al controllo sull'attivita' di gestione dell'amministratore.
Il ragionamento della Corte di Cassazione.Quanto al primo motivo di censura della sentenza impugnata (dedotta illegittimita' del compenso riconosciuto all'amministratore per il recupero forzoso del credito) secondo la Corte, trattasi di motivo determinante l'invalidita' della delibera assembleare; sicchè, il giudice del gravame (Corte d'appello) era obbligato nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), a prendere in esame la questione oggetto di doglianza.
Il lamentato difetto di attivita' del giudice di secondo grado e' riscontrato nel fatto che la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila
Il lamentato difetto di attivita' del giudice di secondo grado e' riscontrato nel fatto che la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila non aveva pronunciato sulla devoluta censura inerente al compenso per il 'recupero forzoso del credito' e per I' 'impedimento nella lettura del contatore'. Per tali motivi 'omissivi', viene accolto il motivo di censura.
Ne consegue che 'la prospettazione in domanda e poi come motivo di appello di una ragione di invalidita' della deliberazione assembleare impugnata, consistente, nella specie, nella dedotta illegittimita' del compenso riconosciuto all'amministratore per il recupero forzoso del credito e per l'impedimento nella lettura del contatore obbliga il giudice, rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), a prendere in esame la questione oggetto di doglianza'.
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Quanto all'altro motivo di contestazione della sentenza, preliminarmente, i giudici di legittimita' hanno evidenziato che l'art. 1129, comma 2, c.c., dopo la Riforma introdotta con la legge n. 220 del 2012 (nella specie inapplicabile, ratione temporis), prevede ora espressamente che l'amministrato-debba comunicare il locale dove si trovano i registri condominiali, nonchè i giorni e le ore In cui ogni intere preventiva richiesta, possa, prenderne gratuitamente visione ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata.
A tal proposito e' alquanto costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui 'la vigilanza ed il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all'amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza, ex art. 1175 c.c.' (Cass. Sez. 6 - 2, 18/05/2017, n. 12579; Cass. Sez. 2, 21/09/2011, n. 19210; Cass., 29/11/2001, n. 15159; Cass. Sez. 2, 19/09/2014, n. 19799).
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Premesso quanto innanzi esposto, il condomino ricorrente con il presente ricorso censurava soltanto l'astratta illegittimita' di ogni limite apposto al diritto dei condomini ex art. 1713 c.c.; a tal proposito, gli ermellini evidenziano che l'esercizio della facolta' del singolo condomino di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili: