Buongiorno amici di Condominioweb! Sono un amministratore di un condominio inserito in un più ampio supercondominio che si compone di 10 edifici tutti a loro volta in condominio.
Con le recenti norme abbiamo provveduto a nominare i rappresentanti delle singole palazzine e a breve si dovrà tenere l'assemblea del supercondominio.
Molti dei condominii che compongono il supercondominio li amministro io, esattamente sette su dieci; gli altri sono gestiti da un altro collega.
N
Nel corso di una riunione informale tra i rappresentanti delle varie palazzine è emersa la volontà di scegliere me come amministratore del supercondominio; fino ad ora le parti comuni ai palazzi le abbiamo gestite senza particolari formalità. Uno dei delegati, però dice di aver letto che gli amministratore delle palazzine non possono assumere l'incarico di amministratori dell'intero supercondominio: vi risulta questa cosa?
Impugnazione della delibera adottata dall'assemblea del supercondominio
Rispondiamo subito al nostro lettore e poi spieghiamo il perché di questa risposta: no, non ci risulta nulla di tutto ciò, gli amministratori dei condominii possono assumere l'incarico di amministratore del supercondominio.
Il perché è semplice: l'assunzione dell'incarico non è vietata dalla legge – non esiste una norma che disponga in tal senso, né un insieme di regole che portino a poter concludere in questo modo – e quindi deve considerarsi possibile.
In effetti nel codice civile, meglio nelle disposizioni di attuazione del codice, è presente una disposizione che vieta all'amministratore di assumere qualcosa. Si tratta del quarto comma dell'art. 67 disp. att. c.c. a mente del quale:
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Questo, pertanto, è il divieto riferito all'amministratore; egli non può assumere deleghe o ad esempio essere nominato rappresentante del singolo condominio in senso all'assemblea del supercondominio.
Perchè il voto per delega deve essere espresso al momento della deliberazione
Però siccome non è vietato che assuma il doppio incarico di gestione, allora, se il regolamento di quel supercondominio non lo impedisce, non vi sono motivi per considerare viziata una deliberazione che gli assegni questo incarico.
Come ogni amministratore, poi, anche l'amministratore del supercondominio dev'essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e più nello specifico dall'art. 71-bis disp. att. c.c.
Come per gli amministratori interni, anche l'amministratore interno del supercondominio – ossia il mandatario scelto tra i condòmini che partecipano a quella compagine – non è necessario il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, né la frequenza di un corso di formazione iniziale e periodica.
La gestione di uno o più condominii ubicati nel medesimo supercondominio e di quest'ultimo dev'essere considerata alla stregua di una gestione di condominii tra loro estranei, salvo per le evidenti connessioni legate alla comunanza di parti e servizi.
Ciò vuol dire che la gestione della super-compagine necessita di propri registri, di un proprio conto corrente e di una propria contabilità anche se ad amministrarla sia uno degli amministratori dei condominii che la compongono.
=> Nomina del rappresentante per l'assemblea ordinaria del supercondominio
=> Documentazione contabile del supercondominio