Le dimissionidell'amministratore rappresentano un atto unilaterale recettizio che si perfeziona con la comunicazione ai condo'mini; l'assemblea non puo' far altro che prenderne atto riservandosi – ove ne ricorrano le condizioni – la valutazione di azioni risarcit
L'amministratore dimissionario, dunque, e' un amministratore cessato dall'incarico. In tal caso, pertanto, trova applicazione l'art. 1129, ottavo comma, del codice civile, che recita:
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e'
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto alla cons
Come dire: un amministratore dimissionario, quali ne siano le ragioni, non puo' disinteressarsi della gestione della compagine, ma deve traghettare il passaggio di mandatario in modo tale che il condominio non subisca pregiudizi. Si tratta di quella che in gergo tecnico e' detta prorogatio imperii.
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Da non perdere: => Il passaggio di consegne tra gli amministratori di condominio
In questo contesto bisogna valutare il caso sottopostoci dal nostro lettore: l'amministratore, si legge nel quesito, e
In questo contesto bisogna valutare il caso sottopostoci dal nostro lettore: l'amministratore, si legge nel quesito, e' dimissionario, ma ancora non e' stato nominato nessu
Egli, quindi, resta in tutto e per tutto legittimato – meglio tenuto – a convocare l'assemblea affinchè si raggiunga tale risultato. Nè vale affermare, come questa persona parrebbe fare, c
La procedura dell'autoconvocazione, quindi, non puo' partire automaticamente – cioe' come se non vi fosse alcun amministratore – ma deve essere preceduta da una formale richiesta all'amministratore dimissionario che potra' darvi seguito entro dieci giorni dalla sua ricezione. Solamente qualora egli non vi provvedesse i condo'mini richiedenti potrebbero autoconvocarsi.
=> Assemblea e difficolta' nell'autoconvocazione da parte dei condomini, come risolverle?
E' questa la procedura che si segue in presenza di un amministratore – ancorchè dimissionario – e la sua mancata osservanza (ad esempio con autoconvocazione dir
E' questa la procedura che si segue in presenza di un amministratore – ancorchè dimissionario – e la sua mancata osservanza (ad esempio con autoconvocazione diretta anche da
Si tratta di un vizio di annullabilita' che puo' essere fatto valere dai presenti, astenuti e dissenzienti entro trenta giorni dalla deliberazione e dagli assenti entro trenta giorni dalla comunicazione del verbale (cfr. art. 1137 c.c.).
La contestazione giudiziale della delibera, e' utile ricordarlo
La contestazione giudiziale della delibera, e' utile ricordarlo, dev'essere preceduta dall'obbligatorio esperi
La giusta procedura per il nostro lettore ai fini della regolarita' della convocazione e' quindi la seguente:
a) richiesta di convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo amministratore presentata all'amministratore dimissionario (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mani con firma del destinatario, ai fini della prova della ricezione ) da almeno due condo'mini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio;
b) attesa di dieci giorni dalla rich
a) dieci giorni dalla richiesta per verificare se l'amministratore provvede a convocare;
c) in caso contrario autoconvocazione sottoscritta dagli iniziali sottoscrittori della richiesta di convocazione.
Diversamente, per i motivi sopra indicati, l'autoconvocazione potrebbe inficiare la validita' della successiva delibera.
c) in caso contrario autoconvocazione sottoscritta dagli iniziali sottoscrittori della richiesta di convocazione.
Diversamente, per i motivi sopra indicati, l'autoconvocazione potrebbe inficiare
Diversamente, per i motivi sopra indicati, l'autoconvocazione potrebbe inficiare la validita'
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=> Le dimissioni dell'amministratore non evita
=> Autoconvocazione dell'assemblea da parte di condo'mini diversi dai richiedenti e conseguenze