Esistono delle norme che disciplinano l'altezza minima dei parapetti e, se sì, quale deve essere e quando devono essere rispettate?
Alla domanda possiamo rispondere in questo modo: abbiamo una norma nazionale di riferimento che è rappresenta dal d.m. n. 236/89 e a quelle indicate nei regolamenti edilizi locali.
Partiamo da d.m. n. 236/89; esso si applica a tutti gli edifici (pubblici e privati) costruiti successivamente e a quelli anche antecedenti oggetto di interventi di ristrutturazione.
In tal caso, come si legge nello stesso d.m. n. 236, per interventi di ristrutturazione bisogna intendere “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti” (art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978).
Come dire: se è necessario intervenire sui balconi ad esempio con la sostituzione delle inferriate, tale sostituzione dovrà rispettare le norme dettate dal d.m. n. 236.
Nel decreto ministeriale è prevista sia le definizione di altezza del parapetto, sia l'altezza minima che dev'essere rispettata.
L'altezza del parapetto, si legge nell'art. 8 del d.m., è quella “distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio” (art. 8.0.1.).
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Rispetto a balconi e terrazze, è sempre l'art. 8 a specificarlo “il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro” (art. 8.1.8.).
Il parapetto delle scale “che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10” (art. 8.1.10).
Rispetto agli edifici precedenti si applicano comunque le norme previste all'epoca della costruzione con obbligo di adeguamento a quelle contenute nel d.m. n. 236/89 nel caso di interventi di ristrutturazione come sopra specificati.
Anche ai fini della normativa dettata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'altezza minima del parapetto indicata come obbligatoria è pari ad un metro (cfr. d.lgs. n. 81/08 e prima di esso anche d.p.r. n. 547/1955). Restano salve le specifiche norme dettate in materia di cantieri edili, rispetto alle varie fasi dell'edificazione e alle varie altezze dei parapetti in ragione del luogo d'installazione (es. ponteggi, scale interne, ecc. ecc.).
I regolamenti edilizi locali possono prevedere una altezza minima maggiora rispetto a quella indicata dal d.m. n. 236.
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I parapetti, infine, devono essere costruiti (o ricostruiti) in materiale tale da garantire la specifica funzione che assolvono, ossia quella di salvaguardare le persone dalla caduta ne vuoto e consentirne anche l'appoggio.