Se un condo'mino esegue un'opera che modifica l'estetica dell'edificio, tale modificazione puo' essere considerata alterativa del decoro architettonico.
Una delle conseguenze dell'alterazione del decoro - ferma restando l'eventuale richiesta di risarcimento del danno - e' la rimozione dell'opera che l'ha causata.
Che cosa succede se la modificazione che si contesta non e' la prima in ordine di tempo?
Detta diversamente: se nel condominio ci sono state altre modifiche, l'ultima dev'essere autonomamente valutata o il contesto nel quale s'inserisce assume rilievo ai fini della valutazione?
Per valutare questo aspetto, sicuramente di non secondario interesse e' utile un breve excursus sull'argomento del decoro architettonico dell'edificio.
=> Come provare l'alterazione del decoro architettonico condominiale
Decoro architettonico, cos'e'?
Il decoro architettonico dell'edificio, in assenza di definizioni legislative, e' stato definito dalla Cassazione come l'insieme delle linee armoniche, sia pur estremamente semplici, che caratterizzano l'estetica di un edificio (si veda ad es. Cass. n. 851/07).
Non e' necessario che si tratti di edificio signorile: il decoro architettonico - per lo scrivente da considerarsi bene comune immateriale - e' elemento esistente anche nell'edificio frutto di un programma di edilizia residenziale pubblica.
E' evidente che l'elemento caratterizzante il decoro sia l'estetica dell'edificio: tale evidenza porta con ne sè un'altra, ossia l'estrema labilita' del giudizio in merito all'alterazione.
Valutazione dell'alterazione del decoro dell'edificio
Sebbene sia chiaro che il giudizio estetico non possa non andare incontro a percezioni di tipo soggettivo che piu' che in altri settori sono in grado di divenire elemento fondante di un giudizio, non puo' sottacersi della esistenza di parametri oggettivi in grado di agganciare la valutazione ad elementi certi.
Cosa'¬ la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare che «...l'apprezzabilita' dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo e' necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere...» (Cass. n. 1286/2010).
Insomma non basta dire che una modificazione e' peggiorativa dell'estetica, ma bisogna anche provare che tale peggioramento e' economicamente apprezzabile. Prova da una parte e motivazione dell'altra. Insomma al giudice non e' sufficiente affermare che la modifica ha comportato un'alterazione, ma deve spiegare anche perchè quella debba essere considerata tale.
Violazioni multiple e conseguenze
Un ulteriore elemento della sentenza del 2010 merita attenzione e riguarda l'oggetto della valutazione che deve avvenire tenendo conto dello stato estetico del fabbricato.
Cio' vuol dire che il magistrato giudicante deve tenere in considerazione anche di eventuali precedenti alterazioni?
La risposta e' positiva. Come ha detto piu' volte la Corte di Cassazione, ad esempio anche nel maggio del 2017 «il giudice trovandosi a valutare se sussista lesione del decoro architettonico di un fabbricato condominiale, a cagione di un intervento operato dal singolo condomino sulla struttura, deve tenere anche conto delle condizioni nelle quali versava l'edificio prima del contestato intervento, potendo anche giungersi a ritenere che l'ulteriore innovazione non abbia procurato un incremento lesivo, ove lo stabile fosse stato decisamente menomato dai precedenti lavori» (Cass. 8 maggio 2017 n. 11177).
Due elementi da tenere in considerazione e che possiamo cosa'¬ semplificare: le precedenti violazioni sono sicuramente da tenere in considerazione, sicchè l'ultima non puo' andare incontro ad una censura automatica, a meno che non sia stata tale da assumere un autonomo valore alterativo.
Insomma se ci sono gia' una o piu' verande, condizionatori, canne fumarie, antenne paraboliche, ecc. l'ultima in ordine di tempo non potra' essere sanzionata a meno che non sia tale da rendere ancor maggiore la lesione gia' esistente.
=> Via la canna fumaria se lede il decoro architettonico dell'edificio
Contenzioso per l'alterazione del decoro
Una volta appurata l'esistenza di un'alterazione del decoro (o meglio una volta che s'e' convinti di cio' perchè d'appurarlo spetta al giudice) e' possibile agire in giudizio per ottenerne la rimozione.
Nel caso di multiple violazioni, salvo esistenza di un incremento lesivo portato dall'ultima modifica, l'azione va portata contro tutti i condo'mini che abbiamo apportato modificazioni alterativa del decoro, fatti salvi chiaramente eventuali effetti derivanti dalla prescrizione.
L'azione per la rimozione di opere lesive del decoro dell'edificio puo' essere iniziata in ambito condominiale (dall'amministratore d'ufficio o su input dell'assemblea), ovvero da ciascun condo'mino.
Il contenzioso giudiziale dev'essere preceduto da un tentativo di conciliazione obbligatorio, trattandosi di materia rientrante nell'ambito della disciplina condominiale cosa'¬ come individuata e definita dall'art. 71-quater disp. att. c.c. Se l'azione e' condominiale, per il tentativo di conciliazione e' sempre necessario il preventivo consenso dell'assemblea.
=> Decoro architettonico e cambio del colore della facciata
=> L'alterazione del decoro e' tale indipendentemente dal fatto che sia piu' o meno visibile.