La vicenda. Un soggetto, reo di aver sottratto energia elettrica tramite allaccio abusivo ad un contatore condominiale, viene condannato in primo e secondo grado per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose destinate a un pubblico servizio.
L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la sentenza impugnata era viziata in quanto aveva ritenuto sussistente, nel caso di specie, l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, del codice penale.
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Il ricorrente, riportandosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai ampiamente superato, ha dedotto che tale aggravante non poteva essere applicata considerato che nel caso in questione ' l'allacciamento abusivo era stato effettuato sul contatore condominiale, ad uso privato, e non su un bene destinato a pubblico servizio'.
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Il ricorso in Cassazione. La quarta sezione penale ha dichiarato infondata la tesi del ricorrente confermando la sentenza impugnata che lo aveva condannato per il reato di furto aggravato di energia elettrica. (Corte di Cassazione, sez. IV, 1.02.2018, n. 4939).
La sentenza, riportandosi all'orientamento consolidato, ha ribadito che nel caso di furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo ad un contatore condominiale trova applicazione l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 del codice penale norma che persegue come finalita' quella di offrire maggiore tutela a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse.
Secondo la giurisprudenza la sussistenza di tali presupposti, ossia la destinazione della cosa oggetto di furto ad un pubblico servizio (energia elettrica), si configura anche nel caso di specie malgrado oggetto dell'azione delittuosa sia stata la sottrazione di energia elettrica dal contatore condominiale.
Tale tematica e' stata gia' affrontata dalla giurisprudenza che, nel ribadire l'operativita' dell'aggravante in questione a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa, ha definitivamente chiarito che 'e' configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, del codice penale nell'ipotesi di furto di energia elettrica dell'Enel, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia ad altri utenti' 'Cass. pen. Sez. IV 17.4.2002 n. 21456; conf. Cass. sez. IV n. 1850 del 7.1.2016)
Nell'ambito di tali pronunce, infatti, e' stato adeguatamente illustrato che l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cp nel reato di furto avente ad oggetto cose destinate ad un pubblico servizio, come nel caso di specie, prescinde dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene meritevole di speciali tutele.
Dunque non assume alcune rilevanza che, nella vicenda giunta all'esame della Cassazione, l'allacciamento abusivo alla rete elettrica sia avvenuta a monte o a valle del contatore condominiale, tale circostanza non sminuisce la gravita' del fatto commesso dato che oggetto di furto e' sempre e comunque un bene oggettivamente destinato ad un'utilita' collettiva.
Attraverso tale interpretazione, quindi, la Cassazione considera chiaramente superata un diverso orientamento, fra l'altro piuttosto datato, che invece riteneva che l'applicabilita' dell'aggravante di cui all'art. 625 n . 7 cp 'relativamente al furto su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilita' , presuppone che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilita' ' (Cass. 20.6.1967; Cass. 15.10.1965; Cass. 25.11.1966)
Nulla da fare, quindi, l'aggravante del furto di un bene destinato ad un servizio pubblico ( come l'energia elettrica)trova applicazione a prescindere dalle modalita' in cui il fatto delittuoso e' stato commesso, e nei confronti dell'imputato che ha sottratto energia elettrica dal contatore condominiale e' stata confermata la sentenza che lo condanna alla pena di quattro mesi di reclusione ed al pagamento di una multa di 200 euro.
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