L'art. 1, comma 19, l. 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto una disposizione di interpretazione autentica della norma che disciplina l'aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, risolvendo, apparentemente, una querelle ermeneutica di non poco conto.
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Il punto di partenza Il riferimento e' all'art. 7, comma 1, lett. b), l. 23 dicembre 1999, n. 488 e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999: la prima norma stabilisce, in tema di aliquota d'imposta applicabile alle prestazioni di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, che l'aliquota Iva agevolata venga applicata solo entro certi limiti di valore ai beni cd. significativi; e rimanda specificamente ad un decreto del Ministro delle finanze l'individuazione dei «beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni». Il D.M. 29 dicembre 1999 ha poi individuato i beni significativi:
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In definitiva, il limite di valore su cui si applica l'aliquota agevolata del 10% e' dato dalla differenza tra il valore complessivo della prestazione - ossia l'intero corrispettivo dovuto dal committente - e il valore dei menzionati beni significativi.
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Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016. Con riferimento ad una specifica categoria di beni significativi - gli infissi esterni ed esterni -, si chiedeva poi all'Agenzia delle entrate di chiarire se le componenti e le parti staccate dall'infisso, quali ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, potessero essere considerati come non facenti parte dell'infisso e se, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10%, potessero essere trattati al pari della prestazione di servizio.
Nella Circolare n. 12/E ha posto quale criterio discretivo la configurabilita' o meno dell'autonomia funzionale dei componenti o delle parti staccate rispetto al manufatto principale.
Pertanto:
In tal caso, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.
L'approdo della legge di Bilancio: una 'disposizione di non facile lettura'. La norma introdotta dalla legge di bilancio 2018 prevede dunque che «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b) , della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gaz
L'approdo della legge di Bilancio: una 'disposizione di non facile lettura'. La norma introdotta dalla legge di bilancio 2018 prevede dunque che «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b) , della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non puo' essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso».
In tal modo, con una disposizione peraltro non particolarmente agevole, come segnala un Dossier del Servizio Studi del Senato predisposto quando la norma in questione recava una differente numerazione (art. 3, comma 6-bis), si riprendono in parte le precisazioni dell'Agenzia delle entrate:la determinazione del valore dei 'beni significativi' deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel decreto ministeriale; il valore dei predetti beni, risultante dal contratto, deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, materie prime e manodopera, che comunque non puo' essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.
Per la verita' , si aggiunge nel Dossier, non appare chiaro quale sia l'elemento il cui valore non puo' essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni. Peraltro, quasi a voler comporre la diatriba interpretativa che un succedersi non sempre coerente e chiaro di disposizioni legislative e di provvedimenti amministrativi aveva innescato, la norma, dando in sostanza atto che dette difficolta' avevano altresa'¬ generato condotte 'illegali', chiude: «Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate».
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