La vicenda. La presente controversia ha ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare.
Nello specifico, gli attori condomini (Tizio e Caia) eccepivano che la delibera assembleare con la quale era stata accordata una riduzione delle spese di riscaldamento del 35% in favore della condomina Caia, in particolare, ad avviso delle parti attrici, tale delibera sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale ed avrebbe comportato un aggravio delle spese di riscaldamento in capo agli altri condomini.
Inoltre veniva precisato che la delibera assembleare con la quale era stato approvato il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2014, posto che lo stesso, secondo gli attori, non sarebbe conforme al disposto di cui all'art. 1130-bis c.c (privo della nota esplicativa); inoltre, mancavano le 'pezze giustificative' della documentazione contabile a supporto della formazione del rendiconto.
Infine, veniva contestata la delibera assembleare in quanto il Condominio aveva autorizzato un'azione giudiziaria nei confronti della condomina Sempronia senza che tale argomento fosse posto all'ordine del giorno (nello specifico non riguardava la gestione del Condominio e le attribuzioni dell'assemblea di cui all'art. 1135 c.c.).
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Il ragionamento del Tribunale di Torino. In merito alla questione del distacco da parte di un condomino dal servizio e dall'impianto condominiale di riscaldamento, il giudice torinese ha precisato che l'art. 1118 c.c., al quarto comma, recependo la giurisprudenza di legittimita' (cfr. ad es. Cass., 29 settembre 2011, 19893), e' venuto a stabilire, per effetto della riforma approvata nel 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, che 'Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.