Segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione n. 4674 depositata il 23 febbraio 2017 per avere deciso su un rilevante aspetto concernente la liquidazione delle spese nei confronti del condominio risultante vincitore in una causa civile.
In particolare, detta sentenza, dopo avere respinto tutte le contestazioni proposte nel ricorso principale dal condomino soccombente, accoglie invece l'unico motivo di ricorso incidentale, proposto dal condominio, nei confronti della sentenza di appello che lo aveva visto vittorioso.
Prima di procedere chiariamo due concetti basilari del processo civile, riguardanti la proposizione del ricorso incidentale e il principio della soccombenza.
Cos'e' il ricorso incidentale
Il ricorso incidentale e' quello, previsto dall'art. 333 c.p.c., proposto in seguito alla proposizione del ricorso principale.
Secondo la norma, e per quel poco che a noi qui interessa, la parte del processo che riceve la notifica dell'impugnazione principale, e' tenuta a proporre la sua eventuale impugnazione alla medesima decisione nello stesso processo, in via, appunto, incidentale.
=> E' inammissibile l'impugnazione di una deliberazione condominiale proposta con ricorso.
Principio della soccombenza e spese processuali
Ricordiamo che il principio generale che regola la liquidazione delle spese nel processo civile e' quello della soccombenza: chi perde paga, in sostanza.
La norma di riferimento e' contenuta nell'art. 91, co.1 c.p.c. secondo cui, per quanto qui interessa, 'Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.'
Tra le spese dovute, sono dunque compresi gli onorari dovuti al difensore del vincitore.
Il principio della soccombenza risiede chiaramente nella necessita' di tutelare chi risulta vincitore nel giudizio non addossandogli i costi dello stesso (anche se e' ben possibile che questi li abbia anticipati).
La norma subisce una serie di eccezioni che in questa sede non interessano.
Esclusione dell'iva nei confronti del 'soggetto iva'
L'unico motivo di ricorso incidentale concerne l'esclusione, nella sentenza di appello, dalla liquidazione delle spese dovute dal condomino soccombente, dell'iva dovuta a sua volta dal condominio al proprio difensore; detta esclusione viene ivi motivata con la circostanza che il condominio e' 'soggetto iva'.
Invalida l'esclusione dell'iva dovuta al difensore
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza di appello.
Infatti, spiega che tra le spese dovute al soccombente vi sono anche quelle che il vincitore deve pagare al proprio difensore a titolo di iva, trattandosi di 'una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio';
il fatto che, prosegue la sentenza, 'la parte vittoriosa, per la propria qualita' personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poichè la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosita' di tale prestazione aggiuntiva (ovvero 'se dovuta')'.
Il giudizio si conclude con il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento di quello incidentale per il motivo suindicato e la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ad altro giudice, ma con la decisione nel merito: l'iva al condominio, dunque, e' dovuta.
Liquidazione spese a soggetto iva vittorioso e giurisprudenza
La decisione non e' nuova sul punto; la stessa sentenza menziona altri precedenti, cioe' Cass. 3968 del 19/02/2014 e n. 1406/07, ma ne risultano anche altri, come ad es. Cass. 2529/2006 e 3536/2000.
=> Spese legali nelle cause tra condominio e condomino: se il giudice compensa le spese ognuno paga il proprio avvocato