In tema di costruzione di un fabbricato ai fini del rispetto dei limiti di altezza, il relativo calcolo va operato facendo riferimento al piano di posa dell'edificio che, dovendo essere perfettamente orizzontale, deve, se il piano naturale di campagna sia inclinato e presenti livelli diversi, essere determinato calcolando la media delle misure dei vari punti del perimetro esterno della costruzione.
Cosa'¬ si e' pronunciata la Corte di Cassazione Penale nella recente sentenza n. 9133 del 4 marzo 2016, ove gli Ermellini hanno meglio precisato che Il calcolo, ai fini della costruzione di un fabbricato, va operato facendo riferimento al piano di posa dell'edificio e non al netto dell'altezza del marciapiede circostante.
Questi i fatti di causa. In primo grado, Il Tribunale adito, con sentenza condannava alcuni costruttori alla pena di euro 2000,00 di ammenda, in quanto responsabili, in concorso tra loro, dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera a), del dPR n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), per avere realizzato un edificio in parziale difformita' dal permesso a costruire loro rilasciato, e per avere realizzato il predetto edificio senza avere preventivamente depositato gli atti progettuali presso l'ufficio competente del Genio civile.
=> Certificato di agibilita' : cosa e' e come si ottiene
In particolare, in tale fattispecie, l'illecito rigua
In particolare, in tale fattispecie, l'illecito riguardava la realizzazione di un manufatto con un'altezza diversa rispetto all'originario piano di campagna. Per meglio dire, nel caso in esame, secondo quanto riferito dal teste di accusa, funzionario dell'Ufficio tecnico del Comune, sovrastante il piano di campagna era prevista la realizzazione di un marciapiede, per cui dall'altezza totale dell'edificio erano stati sottratti alcuni centimetri, verosimilmente da assegnarsi allo spessore del marciapiede.
Il Tribunale ha altresa'¬ rilevato che, sebbene non fosse stato acquisito agli atti del fascicolo il progetto assentito, era plausibile che l'altezza complessiva fosse stata stabilita con riferimento al piano di campagna, non potendo evidentemente essa misurarsi a partire dalla faccia superiore del realizzando marciapiede, come, invece, ritenuto dalla difesa degli imputati, secondo la quale, peraltro il marciapiede in questione avrebbe avuto un'altezza maggiore rispetto al piano di campagna.
Orbene, avverso il predetto provvedimento, i costruttori hanno proposto ricorso per cassazione.
In particolare, i ricorrenti hanno contestato il fatto che il Tribunale adito si sia sostituito all'autorita' amministrativa nell'affermare che il calcolo dell'altezza del manufatto in questione doveva essere fatto a partire dalla quota del piano di campagna grezzo e non, come ritenuto dal Comune, attributario delle competenze amministrative in materia di definizione delle quote urbanistiche e degli allineamenti, a partire dalla quota della superficie del costruendo marciapiede.
Premesso quanto innanzi esposto, nel presente giudizio di legittimita' , dello stesso parere del giudice di primo grado e' anche la Suprema Corte con la sentenza in commento, la quale chiarisce meglio che rientra nelle competenze dell'autorita' giudiziaria, essendo sua attribuzione quella di verificare la effettiva corrispondenza fra la condotta ascritta all'imputato e la astratta fattispecie costituente reato, accertare, anche in base a valutazioni di carattere tecnico e senza vincoli derivanti da concorrenti scelte valutative operate dalla pubblica Amministrazione, se un determinato manufatto sia rispondente o meno al modello del quale sia stata, dalle competenti autorita' , assentita la edificazione.
Nel caso di specie, osserva la Corte, la predetta verifica ha comportato anche la soluzione del problema interpretativo costituito dalla individuazione della quota a partire dal quale misurare, ai fini della sua conformita' , appunto al modello assentito, la altezza di un edificio; cioe' se tale quota debba corrispondere al cosiddetto piano di campagna ovvero se la stessa va individuata nel livello superiore del marciapiede circostante l'edificio.
In risposta al quesito in esame, in conformita' di un principio gia' espresso dalla medesima giurisprudenza in materia, la Corte precisa che in tema di costruzione di un fabbricato, ai fini del rispetto dei limiti di altezza, il relativo calcolo, operato facendo riferimento al piano di posa dell'edificio, deve essere determinato calcolando la media delle misure dei vari punti del perimetro esterno della costruzione (In tal senso Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 febbraio 1983, n. 1272).
Tale principio, precisa la Corte, e' preferibile a quello secondo il quale l'altezza dell'edificio va calcolata al netto della altezza del marciapiede circostante, in quanto, 'solo il primo criterio, assicurando la univoca oggettivita' del piano di impostazione del manufatto, non suscettibile di variazioni legate alle diverse scelte costruttive del marciapiede nei singoli punti in cui esso e' realizzato, appare pia'¹ conforme ad assicurare, sotto il profilo del decoro della edilizia urbana, il rispetto di un criterio uniforme di calcolo in maniera che si evitino difformita' , sia pure contenute, nei livelli di colmo degli edifici'.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato i costruttori ricorrenti alle spese processuali.
Potrebbe interessarti anche:
=> Distanza legale fra costruzioni. La veranda abusiva va considerata?
=> Va demolita la costruzione che non rispetta le distanze. Non basta la concessione