Niente risarcimento se non si prova che gli aghi di pino siano stati l'effettiva causa del danno provocato dall'intasamento della grondaia.
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Il caso. I proprietari di un immobile citano in giudizio il condominio confinante chiedendo l'estirpazione degli alberi di pino collocati a distanza inferiore di tre metri dal confine, ed il risarcimento dei danni per le infiltrazioni d'acqua determinate dall'intasamento della grondaia di raccolta delle acque piovane a causa dalla caduta degli aghi di pino.
La sentenza del Giudice di pace, in primo grado, ha condannato il condominio al risarcimento dei danni patiti dagli attori ed al pagamento delle spese processuali.
Il condominio ha impugnato tale pronuncia ribadendo che il condominio aveva sempre provveduto ad eseguire i lavori di manutenzione gli alberi in questione provvedendo al taglio dei rami, ribadendo che la sentenza impugnata era stata adottata in palese violazione in tema di riparto dell'onere della prova dato che i confinanti non avevano dimostrato il nesso di causalita' materiale tra le condotta (caduta degli aghi di pino nella grondaia) ed evento pregiudizievole (intasamento della grondaia ed infiltrazioni d'acqua).
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