In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale per poter usufruire dei benefici 'prima casa' previsti per le abitazioni non di lusso il calcolo della superfice deve tenere conto dell'estensione globale riportata nell'atto di acquisto al netto della superficie di cantine, terrazze, balconi, terrazze, soffitte, scale e posto macchina ma al lordo, comunque, dei muri divisori e perimetrali.
L'importante principio e' stato confermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24469/15, depositata il primo dicembre, in linea con quanto precedentemente gia' stabilito con sentenza n. 861/2014.
Questi i fatti di causa. L'Agenzia delle entrate di Roma ricorreva per la cassazione della sentenza n. 48/15/2012 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, confermando la sentenza appellata, aveva annullato l'avviso di liquidazione emesso nei confronti di un contribuente cui era stato disconosciuto il beneficio dell'IVA agevolata al 4% e applicata aliquota ordinaria del 20%, in relazione all'acquisto di un'abitazione che l'Ufficio aveva qualificato di lusso perchè di superficie eccedente i mq. 240.
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Secondo la Commissione Tributaria Regionale citata il calcolo della superficie rilevante per la qualificazione dell'immobile come di lusso doveva essere effettuato al netto delle murature, dei pilastri, dei tramezzi e dei vani di porte e finestre, in analogia a quanto disposto dall'art. 3, del D.M. dei Lavori Pubblici del 10 maggio 1997.
Di diverso avviso, invece, l'Agenzia delle entrate ricorrente per la quale vi sarebbe stata, nella sentenza appellata, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota 2^ bis, della Parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in combinato disposto con il D.M. 2 agosto 1969, art. 6 (riguardante le caratteristiche delle abitazioni di lusso).
Secondo i Supremi giudici la decisione della CTR emiliana si poneva in evidente contrasto con l'orientamento espresso dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 861/2014 alla quale, quindi, avevano ritenuto di dover dare giustamente seguito e conferma.
Infatti, osservano gli ermellini 'in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1^, art. 1, nota 2^ bis, dell D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, e va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa'.
Infatti, secondo la Cassazione nella formula 'superficie utile complessiva' contenuta nell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, mancherebbe l'aggettivo 'netta' che, invece, era presente nel testo della disposizione (la tabella allegata al D.M. 4 dicembre 1961) che dettava la previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso, vale a dire la superficie utile netta complessiva.
In poche parole, nel conteggio dei metri quadrati necessario per la qualificazione dell'unita' abitativa ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni non di lusso, vanno considerati sia gli spazi calpestabili e sia muri perimetrali e divisori, mentre sono esclusi dal calcolo, come noto, le terrazze, i balconi, le scale, le cantine, le soffitte ed il posto auto.
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