E' salva la norma con cui il legislatore ha inteso tutelare l'affidamento del conduttore. Il locatore non puo' agire contro l'inquilino per ottenere la differenza tra quanto versato e quanto pattuito, giacchè il triplo della rendita catastale equivale all'indennita' di occupazione stabilita dalla legge e non rappresenta un canone di affitto.
In tema di tardiva registrazione del contratto di locazione, la Consulta considera legittimo l'art. 13 c. 5 legge 431/1998, cosa'¬ come novellato dalla legge di stabilita' 2016,'salvando' gli inquilini che avevano registrato tardivamente il contratto e 'auto-ridotto' l'affitto.
Secondo il giudice delle leggi, non si tratta di un canone locatizio, ma di un'indennita' di occupazione; inoltre, la norma di cui sopra non ripropone quella caducata dalla precedente declaratoria di illegittimita' ed, infine, il pregiudizio economico patito dal locatore e' 'non irragionevole'(Corte Costituzionale, ordinanza n. 238 del 2017).
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La vicenda. Il locatore agisce in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, nei confronti del conduttore al fine di ottenere una condanna al pagamento della differenza tra quanto effettivamente pattuito e quello che l'inquilino aveva versato. Il conduttore, infatti, si era 'auto-ridotto' il canone.
Tuttavia non si trattava di un atto arbitrario,giacchè l'inquilino, denunciando l'affitto in nero, si era avvalso di quanto disposto dall'art. 13 legge 431/1998 .
Infatti, secondo la legge, il conduttore che consenta l'emersione di un contratto non registrato e' autorizzato a versare il corrispettivo nella minor misura pari al triplo della rendita catastale.Il Tribunale di Palermo solleva una questione incidentale di legittimita' costituzionale su quanto disposto dall'art. 1 comma 59 legge 208/2015 (legge di stabilita' 2016) nella parte in cui ha sostituito l'art. 13 della legge 431/1998.
Secondo il giudicante, la citata norma, cosa'¬ come emendata, sarebbe in contrasto con una precedente declaratoria di illegittimita' costituzionale, pronunciata sull'art. 3 comma 8 del d. lgs. 23/2011 (legge sulla 'cedolare secca').
Per meglio comprendere il complesso quadro giuridico, occorre fare un passo indietro ed analizzare le precedenti pronunce di illegittimita' costituzionale.
Interventi della Corte Costituzionale in ambito locatizio. Nel 2014 la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 8 e 9, del d. lgs 23/2011 (legge della 'cedolare secca').
La norma in commento consentiva all'inquilino, che denunciava il contratto locatizio in nero, di ottenere una significativa riduzione del canone.
Nondimeno, secondo la Corte Costituzionale, tale disposizionenon potevaprodurre effetti sananti in pregiudizio degli interessi del locatore.
In buona sostanza, la norma che consente all'inquilino l'auto-riduzione del canone nella misura del triplo della rendita catastale e' discriminatoria nei confronti dei locatori e lesiva del diritto di proprieta' (Corte Cost. 50/2014; Corte Cost.169/2015).
La Consulta, quindi, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 8 e 9, d. lgs 23/2011, che e' da considerarsi caducato.
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Conseguenze della declaratoria di illegittimita' costituzionale. Gli inquilini che dal 2011 (anno di entrata in vigore dell'art. 3 comma 8 del d. lgs 23/2011) al 16 luglio 2015 (data della pronuncia di incostituzionalita' n. 169/2015) avevano versato un corrispettivo pari al triplo della rendita catastale - in ossequio ad una precisa disposizione di legge (ossia del succitato art. 3 comma 8 d. lgs 23/2011) - si trovavano scevri di tutela ed erano esposti alle pretese del locatore, il quale aveva titolo per chiedere la corresponsione della differenza tra quanto versato (vale a dire il triplo della rendita) e quanto concordato nel contratto.
In buona sostanza, a causa dell'intervento caducante della Corte Costituzionale, i conduttori che avevano denunciato l'affitto in nero e auto-ridotto il canone, rischiavano di subire la richiesta della differenza da parte del proprietario di casa.
=> Illegittimi i canoni di locazione ridotti al minimo per i proprietari che non hanno registrato il contratto di locazione
Soluzione 'tampone' adottata dal legislatore. Visto il caotico quadro normativo venutosi a creare a seguito delle su ricordate sentenze della Consulta, il legislatore e' intervenuto sostituendo l'art. 13 della legge 431/1998, con quanto disposto dall'art. 1 comma 59 legge 208/2015 (legge di stabilita' 2016).
La norma cerca di chiarire la situazione originata dalla declaratoria di incostituzionalita' .
Secondo la citata disposizione, l'inquilino che provvede a registrare il contratto, ha correttamente auto-ridotto il canone, almeno sino al 16 luglio 2015.
In altre parole, sino alla data indicata, il conduttore non deve alcuna somma ulteriore al locatore rispetto a quanto versato (ovverosia il triplo della rendita catastale).
Riassumendo, dal 7 aprile 2011 al 16 luglio 2015, il conduttore che abbia registrato il contratto, facendo emergere il sommerso, ha correttamente corrisposto un canone ridotto.
Invece, a far data dal 17 luglio 2015, l'inquilino e' tenuto a versare il canone nella misura concordata dal contratto. In difetto, si espone a possibili azioni da parte del proprietario dell'immobile.
Il nuovo art. 13 legge 431/1998 e la questione di legittimita' costituzionale. Tutto cio' premesso, possiamo tornare alla disamina dell'ultima sentenza, in ordine di tempo, pronunciata dalla Consulta.
Secondo i giudici a quibus (Tribunale di Palermo e Tribunale di Milano), l'art. 13 legge 431/1998 come novellato dalla legge di stabilita' 2016, reiterava il cosiddetto 'contratto catastale', introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 3 comma 8 d. lgs. 23/2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo e caducato (Corte Cost. sent. 50/2014 e 169/2015).
La Corte, al contrario, ritiene che l'art. 13 legge 431/1988 «non ripristina (nè ridefinisce il contenuto relativo a durata e corrispettivo) dei pregressi contratti non registrati, la cui convalida ['¦] e' venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle correlative declaratorie di illegittimita' costituzionale e viceversa prevede una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore , in ragione dell'occupazione illegittima del bene locato, stante la nullita' del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti ab origine».
Situazione di fatto e indennita' di occupazione dovuta dal conduttore. Secondo il percorso argomentativo seguito dal giudice delle leggi, relativamente ai contratti non registrati tempestivamente, il pagamento del 'canone catastale' va ricollegato allo stato di fatto di illegittima detenzione del bene.
Detenzione illegittima in quanto avvenuta in forza di un contratto nullo, giacchè non registrato.
Pertanto e' coerente il pagamento da parte del conduttore di un'indennita' di occupazione e non gia' di un canone di locazione, che non e' dovuto.
Non a caso, l'art. 13 legge 431/1998 non menziona l'adeguamento ISTAT dell'importo da versare, proprio perchè non si tratta di un canone locatizio.
=> Ecco cosa si rischia se il conduttore paga parte del canone in nero
Breve e sintetica cronistoria:
Conclusioni.
In definitiva, secondo la Corte Costituzionale (sent. 238/2017), e' pur vero che l'art. 13 legge 431/1998 - come novellato - riprende in parte il caducato art. 3 comma 8 d. lgs 23/2011, tuttaviala suddetta disposizione «trova giustificazione nella particolare situazione di diritto, ingenerata dalla pregressa normativa poi dichiarata illegittima».
In altre parole, il legislatore ha inteso tutelare l'affidamento del conduttore che, sino alla datadella declaratoria di illegittimita' , si era conformato alla legge.
Inoltre, il pregiudizio economico riportato dal locatore risulta non irragionevole, stante la sua natura parziale e temporanea.
Inoltre, il proprietario non puo' agire contro l'inquilino per ottenere la differenza tra quanto versato e quanto pattuito, giacchè il triplo della rendita catastale equivale all'indennita' di occupazione stabilita dalla legge e non rappresenta un canone di affitto.
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
Legge 9 dicembre 1998 n. 431, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.
Con la successiva sentenza 169/2015 e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, che
In definitiva, secondo la Corte Costituzionale (sent. 238/2017), e' pur vero che l'art. 13 legge 431/1998 - come novellato - riprende in parte il caducato art. 3 comma 8 d. lgs 23/2011, tuttaviala suddetta disposizione «trova giustificazione nella particolare situazione di diritto, ingenerata dalla pregressa normativa poi dichiarata illegittima».
In altre parole, il legislatore ha inteso tutelare l'affidamento del conduttore che, sino alla datadella declaratoria di illegittimita' , si era conformato alla legge.
Inoltre, il pregiudizio economico riportato dal locatore risulta non irragionevole, stante la sua natura parziale e temporanea.
Inoltre, il proprietario non puo' agire contro l'inquilino per ottenere la differenza tra quanto versato e quanto pattuito, giacchè il triplo della rendita catastale equivale all'indennita' di occupazione stabilita dalla legge e non rappresenta un canone di affitto.
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
Legge 9 dicembre 1998 n. 431, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.